Il 19 ottobre 2023 è entrato in vigore il decreto legge n. 145/2023, legato alla manovra 2024, correlato al disegno di legge di bilancio 2024, il cui testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244. Questo provvedimento introduce misure urgenti in ambito economico e fiscale, mirando a beneficiare gli enti territoriali, proteggere l’occupazione e affrontare esigenze pressanti.
Tra le novità di rilievo, è stata prorogata al 16 gennaio 2024 la scadenza per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette. Destinata ai titolari di partita IVA che, nell’anno fiscale precedente, hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 170.000 euro. In alternativa, tali contribuenti possono suddividere il pagamento in cinque rate mensili di pari importo a partire da gennaio. Con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi dovuti all’INAIL, che restano esclusi da questa agevolazione.
Articoli della manovra 2024: il collegato fiscale
L’articolo 5 introduce modifiche al calendario dei versamenti del credito per la ricerca e sviluppo (R&S). La scadenza per la presentazione della domanda di riversamento spontaneo è posticipata al 30 giugno 2024. Mentre le rate di versamento sono rinviate al:
- 16 dicembre 2024,
- al 16 dicembre 2025
- al 16 dicembre 2026.
Sono previsti anche cambiamenti nei termini per gli atti di recupero.
L’articolo 6 stabilisce nuove regole per il contributo di solidarietà per le imprese energivore nel 2023. Escludendo dalla determinazione del reddito complessivo gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte. Abrogato un articolo precedente e introdotto un contributo di solidarietà per il 2024. Da versare in due rate entro il 30 maggio e il 30 ottobre.
Articolo 7 della manovra 2024
Infine, l’articolo 7 prevede una riduzione delle accise sui prodotti energetici i quali saranno utilizzati come carburanti o per riscaldamento civile. Con la possibilità di emanare decreti ministeriali in caso di aumento dei prezzi rispetto al valore di riferimento, sulla media del mese precedente. La riduzione sarà calcolata sulla media del bimestre precedente, anziché sui quattro mesi antecedenti. Queste misure mirano a tutelare i consumatori da variazioni eccessive dei prezzi energetici.