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17 Giugno 2022
3 Minuti di lettura

Mantenute fino all’8 luglio le riduzioni delle aliquote delle accise sui carburanti.

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Con una Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’8 giugno 2022, sono state definite le aliquote delle accise sui carburanti.

In virtù di diversi provvedimenti, le aliquote delle accise erano state determinate a partire dal 3 maggio 2022 nelle seguenti misure:

  • 478,40 Euro per mille litri per la benzina;
  • 367,40 Euro per mille litri per gli oli da gas o per il gasolio utilizzato come carburante;
  • 182,61 Euro per mille chilogrammi per il GPL usato come carburante.

Queste aliquote delle accise resteranno in vigore fino all’8 luglio 2022.

Per il periodo compreso tra il 3 maggio 2022 e l’8 luglio 2022, inoltre, nella rideterminazione temporanea della accise è stata ricompresa anche un’ulteriore aliquota di accisa, ossia quella per il gas naturale usato per autotrazione che è passata da 0,00331 Euro per metro cubo a zero Euro per metro cubo.

Gli esercenti depositi commerciali e gli impianti di distribuzione stradale di carburanti sono obbligati a trasmettere al competente Ufficio delle Dogane, tramite Posta Elettronica Certificata o per via telematica, entro il 15 luglio 2022, i dati dei quantificativi fisici dei carburanti le cui aliquote sono state rideterminate, giacenti nei serbatoi alla fine della giornata dell’8 luglio 2022.

Infine, è stato precisato che, una volta cessato il periodo di efficacia delle riduzioni, non troverà più applicazione l’adempimento previsto dal “Decreto Emergenza Ucraina” in virtù del quale i titolari di depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali erano tenuti a riportare nel documento amministrativo semplificato telematico l’aliquota dell’accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici in esso indicati.

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