L’esenzione fiscale prevista per il procedimento di mediazione non può essere applicata in modo estensivo oltre i confini stabiliti dalla normativa. Tale agevolazione si limita ai provvedimenti e ai documenti prodotti fino alla conclusione dell’accordo.
Il caso specifico
Un’ipoteca iscritta per garantire un credito non strettamente legato al procedimento di mediazione non beneficia delle esenzioni ipo-catastali se effettuata successivamente alla conclusione del procedimento. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la mediazione si conclude formalmente con la redazione del verbale che recepisce l’accordo raggiunto dalle parti. Questo è quanto ribadito nella risposta n. 3/2025 dell’Agenzia.
Nello specifico, un contribuente aveva sottoscritto un accordo di mediazione in cui veniva riconosciuto un debito a suo favore da parte di alcuni debitori del padre. Poiché questi ultimi non disponevano di risorse finanziarie immediate, l’accordo prevedeva modalità di pagamento differite, incluso l’impegno a versare il dovuto in caso di vendita di un determinato immobile.
Per tutelarsi, il contribuente intendeva iscrivere un’ipoteca giudiziale sul bene dei debitori, basandosi sul verbale dell’accordo, in linea con l’articolo 12 del Dlgs n. 28/2010. Tuttavia, egli sosteneva che anche tale iscrizione dovesse beneficiare dell’esenzione fiscale prevista per gli atti connessi alla mediazione.
La posizione dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione di cui all’articolo 17, comma 1, del Dlgs n. 28/2010 si applica esclusivamente agli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione stesso. Pertanto, l’iscrizione ipotecaria, effettuata dopo la chiusura del procedimento, non può essere considerata parte integrante della mediazione né beneficiare delle agevolazioni.
Aspetti normativi
Il Dlgs n. 28/2010, attuativo della legge n. 69/2009, introduce la mediazione come strumento per la composizione delle controversie civili e commerciali. La mediazione si configura come un’attività condotta da un terzo imparziale per facilitare un accordo amichevole tra le parti. La procedura si conclude con il verbale che recepisce l’intesa raggiunta.
La normativa prevede che il verbale di mediazione, a determinate condizioni, costituisca titolo esecutivo per diverse finalità, tra cui l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Tuttavia, affinché l’accordo sia valido come titolo esecutivo, gli avvocati delle parti devono attestarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Limiti dell’agevolazione fiscale
L’articolo 17, comma 1, del Dlgs n. 28/2010 esenta dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa o spesa tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di mediazione. Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che questa esenzione si applica solo agli atti strettamente connessi al procedimento, poiché trattandosi di una disposizione agevolativa, non è suscettibile di interpretazioni estensive.
Anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11617/2020, ha confermato che il regime agevolato vale esclusivamente per gli atti inerenti alla mediazione. Di conseguenza, l’iscrizione ipotecaria, ritenuta un’attività successiva e non strumentale alla mediazione, non rientra nell’ambito di applicazione dell’esenzione.
La procedura di mediazione si considera conclusa con la redazione del verbale che formalizza l’accordo tra le parti. Gli atti successivi, come l’iscrizione ipotecaria per garantire l’esecuzione del credito, non possono beneficiare delle esenzioni previste dalla normativa, in quanto si collocano al di fuori del procedimento stesso.