Con le risoluzioni 23 e 24 del 14 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto i codici tributo necessari per compensare, tramite il modello F24, i crediti d’imposta concessi nei procedimenti di mediazione civile e commerciale. Questi crediti vengono assegnati quando le parti raggiungono un accordo, e agli avvocati delle parti che usufruiscono del patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.
Codici per i credi d’imposta per le mediazioni e i patrocini
Per comprendere meglio il contesto, è necessario esaminare le normative che regolano questi crediti: l’articolo 20 del Dlgs n. 28/2010, l’articolo 15-octies dello stesso decreto legislativo e l’articolo 11-octies del Dl n. 132/2014.
L’articolo 20 riconosce alle parti coinvolte in una mediazione civile o commerciale, che giungono a un accordo, un credito d’imposta proporzionato all’indennità corrisposta. Fino a un massimo di 600 euro. Se la mediazione è ordinata dal giudice, è previsto anche un credito d’imposta per il compenso dell’avvocato, entro i limiti dei parametri forensi e fino a 600 euro.
Inoltre, lo stesso articolo concede un ulteriore credito fiscale pari al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito di un accordo di conciliazione, fino a un massimo di 518 euro.
Un ulteriore credito è riconosciuto agli organismi di mediazione per l’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio gratuito, fino a un massimo annuo di 24.000 euro.
Procedimenti di mediazione civile e commerciale e crediti d’imposta
Gli articoli 15-octies del Dlgs n. 28/2010 e 11-octies del Dl n. 132/2014 stabiliscono che, tramite decreto del Ministro della Giustizia, in concerto con quello dell’Economia e delle Finanze. Vengano definiti gli importi dovuti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Per onorari e spese, nonché le modalità di liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito d’imposta o compensazione, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.
A seguito di queste normative, con due decreti congiunti del 1° agosto 2023. Sono state definite le procedure per usufruire delle agevolazioni sotto forma di crediti d’imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
Per consentire ai beneficiari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta previsti dall’articolo 20. Tramite il modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione, la risoluzione n. 23/2024 ha istituito i seguenti codici tributo:
Nuovi codici e come compilare l’F24
7067 – “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28”
7068 – “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28”
7069 – “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28”.
Per il credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita, la risoluzione n. 24/2024 ha introdotto il codice tributo:
7070 – “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del Dl 12 settembre 2014, n. 132”.
Quando si compila il modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario”. In corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito nel formato “AAAA”, come indicato nel cassetto fiscale.