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20 Luglio 2018

Modello F24 e registrazione atti giudiziari: istituiti i codici tributo

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Con la Risoluzione n. 57 del 18 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati per effettuare il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste con atti dell’Agenzia medesima.

Ricordiamo che, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2018, l’utilizzo del modello di pagamento F24 è stato esteso al versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti giudiziari richieste dall’Agenzia delle Entrate.

Il primo codice tributo istituito è il codice “AAGG“, denominato “Registrazione atti giudiziari – somme liquidate dall’ufficio”.

Il versamento delle somme in questione può essere effettuato utilizzando il modello precompilato che è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e che è allegato all’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia.

Qualora non venga utilizzato tale modello precompilato, nella sezione “Contribuente” del modello F24 devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale, i dati anagrafici ed il domicilio fiscale del soggetto solidalmente obbligato che effettua il versamento. Il codice tributo istituito deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a debito versati”. Nei campi “codice atto” e “anno di riferimento” devono essere riportati i dati presenti nel modello precompilato.

Qualora il contribuente intenda effettuare il versamento soltanto di una parte delle somme dovute, dovrà inserire nel modello di pagamento i codici istituiti con la Risoluzione (nuovi codici “A196” e “A197”) ed i codici tributo che sono stati istituiti in precedenza per altre imposte e che sono ora ridenominati.

In particolare, si tratta dei seguenti codici tributo:

  • il codice “A196” per il versamento dell’imposta di registro;
  • il codice “A197” per il versamento della sanzione relativa all’imposta di registro non versata;
  • il codice “A140” per il versamento dell’imposta ipotecaria;
  • il codice “A141” per il versamento dell’imposta catastale;
  • il codice “A146” per il versamento dell’imposta di bollo;
  • il codice “A148” per il versamento della sanzione relativa all’imposta di bollo non versata;
  • il codice “A149” per il versamento della sanzione relativa alle imposte e tasse ipotecarie e catastali non versate;
  • il codice “A152” per il versamento degli interessi.

I codici in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a debito versati”. Inoltre, devono essere riportati, nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, i dati indicati dall’Agenzia delle Entrate.

Nella Risoluzione del 18 luglio 2018, è, altresì, precisato che, per il versamento delle spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, deve essere utilizzato il codice tributo già operativo “9400” denominato “spese di notifica per atti impositivi”.

Infine, è ricordato che i versamenti possono essere effettuati utilizzando i servizi on-line messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli agenti della riscossione.

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