Con la Risoluzione n. 76 del 2 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate ed all’imposta sulle donazioni, in caso di registrazione presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 novembre 2020, infatti, è stato esteso l’utilizzo del modello F24 al versamento di queste somme.
I codici tributo istituiti sono i codici:
- “1560” per il versamento dell’imposta di registro in relazione agli atti pubblici;
- “1561” per il versamento della sanzione dovuta in caso di ravvedimento in relazione all’imposta di registro per gli atti pubblici;
- “1562” per il versamento dell’imposta di bollo in occasione della registrazione degli atti pubblici;
- “1563” per il versamento della sanzione dovuta in caso di ravvedimento in relazione all’imposta di bollo per gli atti pubblici;
- “1564“per il versamento degli interessi dovuti in relazione alla registrazione di atti pubblici;
- “1565” per il versamento dell’imposta ipotecaria in relazione alla registrazione di atti pubblici;
- “1566” per il versamento dell’imposta catastale in relazione alla registrazione di atti pubblici;
- “1567” per il versamento della tassa ipotecaria in relazione alla registrazione di atti pubblici;
- “1568” per il versamento della sanzione dovuta in caso di ravvedimento in relazione alle imposte ipotecarie e catastali per la registrazione di atti pubblici;
- “1569” per il versamento dell’imposta sulle donazioni;
- “1570” per il versamento della sanzione in caso di ravvedimento in relazione all’imposta sulle donazioni.
Tali codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno di formazione dell’atto.
Inoltre, in riferimento all’utilizzo del modello F24 in caso di versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il codice “A198” per il versamento dell’imposta sulle donazioni. Per il versamento delle altre somme, potranno essere utilizzati i codici già esistenti che sono stati, a tale scopo, ridenominati:
- “A196” ridenominato “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio;
- “A197” ridenominato: “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Sanzione Imposta di registro – Imposta sulle donazioni – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A146” ridenominato: “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A148” ridenominato: “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A152” ridenominato: “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A140” ridenominato: “ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A141” ridenominato: ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A142” ridenominato: “ATTI PUBBLICI – SUCCESSIONI – Tassa ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A149” ridenominato: “ATTI PUBBLICI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Sanzioni Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A151” ridenominato: “ATTI PUBBLICI – ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI – Tributi speciali e compensi – somme liquidate dall’ufficio.
Anche questi codici tributi devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a debito versati”. Nei campi specificamente denominati dovranno essere riportati il “codice ufficio”, il “codice atto” e “l’anno di riferimento” indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
Le spese di notifica relative a tali avvisi di liquidazione devono essere versate con il codice tributo “9400” destinato al versamento delle spese di notifica per gli atti impositivi.
Nella Risoluzione è precisato che i nuovi codici tributo hanno trovato applicazione a partire dal 7 dicembre 2020.