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8 Aprile 2016

Nuova disciplina dell’interpello tributario: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 9 del 1° aprile 2016, ha fornito diversi chiarimenti riguardo alla disciplina dell’interpello tributario, a seguito delle novità introdotte, in particolare, con il Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015.

Una prima precisazione contenuta nella Circolare riguarda i tempi di applicazione delle diverse discipline, succedutesi nel tempo.

Le istanze presentate fino al 31 dicembre 2015 sono soggette alle disposizioni di legge previgenti ed alle disposizioni procedurali contenute nei Decreti di attuazione previgenti. Invece, le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2016 sono soggette alla nuova disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 156/2015. Inoltre, le istanze presentate fino al 3 gennaio 2016 restano assoggettate alle regole procedurali previgenti, mentre le istanze presentate dal 4 gennaio 2016 sono assoggettate alle nuove disposizioni procedurali contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardano, in particolare:

  • il diritto di interpello, con distinzione tra l’interpello ordinario puro e l’interpello ordinario di tipo qualificatorio (che si ha quando il contribuente ha dubbi sulla qualificazione del fatto e non sull’interpretazione della norma), l’interpello probatorio, l’interpello anti-abuso, l’interpello disapplicativo;
  • le nuove regole comuni alle istanze di interpello (la presentazione delle istanze, con riferimento in particolare alle regole sulla legittimazione degli istanti, sulla competenza degli uffici e sulle modalità di presentazione delle istanze);
  • le istanze di interpello (preventività delle istanze e non interferenza con le attività di controllo, obiettive condizioni di incertezza, contenuto delle istanze);
  • il procedimento di istruttoria (la richiesta di regolarizzazione, la richiesta di documentazione integrativa, la risposta dell’amministrazione, la rettifica della risposta, la rinuncia, la pubblicità delle risposte);
  • gli effetti della risposta all’interpello sull’attività di accertamento;
  • gli effetti della risposta all’interpello sul contenzioso;
  • le segnalazioni;
  • il trattamento sanzionatorio.

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