Nuove partite IVA: nel provvedimento 16 maggio 2023 dell’Agenzia delle Entrate, si specificano procedure, controlli e criteri rinnovati. Quando emergono rischi, i richiedenti devono rispondere alla convocazione dell’Ufficio delle Entrate per fornire spiegazioni. In caso contrario, la “partita” verrà immediatamente cessata.
Il provvedimento del 16 maggio 2023 è stato firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini. Sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione di un ulteriore tipo di controllo e analisi del rischio. Tutto questo introdotto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 148, legge n. 197/2022) al fine di verificare i dati forniti per l’assegnazione di nuove partite IVA. In allegato è incluso anche un modello di polizza fideiussoria da presentare nei casi previsti.
I controlli e gli accessi, particolarmente, già previsti dall’articolo 35, comma 15-bis, del decreto IVA, finalizzati a verificare i requisiti soggettivi e oggettivi per l’assegnazione del numero di partita IVA. Sono stati rafforzati mediante specifiche analisi del rischio, in conformità con i criteri dell’Unione Europea riguardo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto.
In caso di cessazione della nuova partita IVA
In caso di esito negativo dei controlli, l’Ufficio è tenuto a emettere una disposizione di cessazione della partita IVA e ad escludere il soggetto dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES – Vat information exchange system). Le modalità e i criteri per la cessazione della partita IVA e l’esclusione dal VIES sono stati stabiliti dal provvedimento del 12 giugno 2017 (consulta l’articolo “Archivio informatico VIES: ecco quando si viene esclusi“).
Il provvedimento odierno, adottato in conformità con il comma 150 dell’ultima legge di bilancio, stabilisce in particolare che gli elementi di rischio da verificare possono riguardare sia criticità nell’aspetto economico e fiscale del richiedente, sia la manifesta mancanza dei requisiti imprenditoriali.
Tali elementi di rischio, individuati attraverso il confronto dei dati e delle informazioni disponibili nei database dell’Agenzia delle Entrate. Nonché di quelli provenienti da altri database pubblici e privati o segnalazioni da parte di altre entità, comportano la convocazione personale dell’Ufficio per fornire spiegazioni.
La mancata accettazione della convocazione comporta la cessazione della partita IVA e l’applicazione di una sanzione di 3.000 euro (articolo 1, comma 149, legge n. 197/2022). Tuttavia, lo stesso soggetto può successivamente richiedere l’assegnazione di un nuovo numero di partita IVA. Questo previa presentazione di una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria a favore