Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, sono state estese le modalità di attuazione delle disposizioni relative alle cessioni dei crediti d’imposta (già definite con Provvedimento del 30 giugno 2022) ai crediti riconosciuti dalle disposizioni normative introdotte più recentemente in riferimento alle spese per l’acquisto di prodotti energetici.
In particolare, l’estensione riguarda:
- il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese esercenti l’attività della pesca in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel secondo trimestre del 2022 (in virtù di quanto disposto dal “Decreto Aiuti” del maggio del 2022);
- il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022 (in virtù di quanto disposto dal “Decreto Aiuti bis”);
- il credito d’imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel terzo trimestre del 2022 (in virtù di quanto disposto dal “Decreto Aiuti bis”);
- il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022 (in virtù di quanto disposto dal “Decreto Aiuti bis”);
- il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel terzo trimestre del 2022 (in virtù di quanto disposto dal “Decreto Aiuti bis”);
- il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022 (in virtù di quanto disposto dal “Decreto Aiuti bis”).
Tutti questi crediti d’imposta, in alternativa all’utilizzo in compensazione, possono essere ceduti secondo le modalità ed i termini definiti nel Provvedimento stesso del 6 ottobre 2022 e nel Provvedimento del 30 giugno 2022 (della cui applicazione si è disposta l’estensione).
In particolare, ricordiamo che i crediti d’imposta sono cedibili soltanto per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore dei cosiddetti “soggetti qualificati” (banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a gruppo bancario iscritto all’albo o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia). Le imprese beneficiarie, inoltre, devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta oggetto di cessione. Ancora, il credito d’imposta potrà essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La cessione dei crediti d’imposta previsti in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6 ottobre 2022 al 21 dicembre 2022, mentre per gli altri crediti d’imposta suindicati, la cessione del credito potrà essere comunicata dal 6 ottobre 2022 al 22 marzo 2023.
I crediti d’imposta ceduti potranno essere utilizzati dai cessionari esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022, in caso dei crediti d’imposta in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, o entro il 31 marzo 2023, per gli altri crediti d’imposta.
Le ulteriori cessioni dei crediti d’imposta, effettuate in alternativa all’utilizzo in compensazione nel modello F24, in favore di soggetti qualificati, dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini previsti per le cessioni dei crediti d’imposta (21 dicembre 2022 e 22 marzo 2023).
E’ stato, altresì, approvato il nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta suddetti, con relative istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche di trasmissione.