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19 Maggio 2023
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Nuovi termini per la rottamazione-quater

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L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha aggiornato il proprio sito web illustrando le novità introdotte dal Decreto Legge n. 51 del 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2023, in materia di definizione agevolata, denominata “Rottamazione-quater”, introdotta con la Legge di Bilancio per il 2023.

Il provvedimento normativo ha disposto il differimento dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata.

Ha, inoltre, previsto il differimento dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmetterà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute ai fini del perfezionamento della definizione agevolata stessa.

A tal proposito, ricordiamo che, una volta che il contribuente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata in questione, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invia al contribuente stesso (entro il nuovo termine del 30 settembre 2023) una comunicazione di accoglimento o di diniego della domanda.

Nel primo caso, la comunicazione conterrà:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata;
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata nella domanda di adesione;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.

Nel caso di diniego della domanda di adesione alla definizione agevolata, verranno indicate le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.

Con il nuovo provvedimento, sono stati modificati anche i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento dei carichi compresi nella definizione agevolata. Il pagamento in unica soluzione dovrà avvenire entro la data del 31 ottobre 2023 (e non più entro il 31 luglio 2023). Il pagamento rateale dovrà essere eseguito nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 % delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre 2023 (invece del 31 luglio 2023) ed il 30 novembre 2023. Le altre rate, di pari ammontare, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. Dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023) sono dovuti gli interessi al tasso del 2 % annuo.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha, altresì, precisato che, in virtù dei differimenti introdotti con il nuovo provvedimento, sarà posticipata dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 anche la data in cui le precedenti dilazioni di pagamento sospese, riferite a cartelle di pagamento comprese in una domanda di definizione agevolata accolta dall’Agente della riscossione, verranno automaticamente revocate.

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