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24 Luglio 2020

Nuovo bonus ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica: ecco le regole applicative

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2020 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020 contenente le disposizioni applicative del nuovo credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2020.

Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (articolo 2 del Decreto Ministeriale) i lavori svolti nel 2020, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti, classificabili in una delle seguenti categorie generali:

  • ricerca fondamentale (acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico);
  • ricerca industriale;
  • sviluppo sperimentale.

Più in generale, ai fini dell’ammissibilità del credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o capacità proprie di una singola impresa. Sono ammissibili al credito d’imposta le attività svolte in relazione ad un progetto di ricerca e sviluppo anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico non sia poi raggiunto o non sia pienamente realizzato.

Riguardo alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta (articolo 3 del Decreto Ministeriale), si tratta dei lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, svolti nel 2020, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.

Non si considerano, invece, attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta:

  • i lavori svolti per apportare delle modifiche o migliorie minori ai prodotti ed ai processi già realizzati o applicati dall’impresa;
  • i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o processi dell’impresa su richiesta di un committente;
  • i lavori svolti per il controllo della qualità dei prodotti o dei processi ed in generale i lavori richiesti per l’adeguamento dei processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

Si considerano, inoltre, attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica (articolo 4 del Decreto Ministeriale), diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, svolti nel 2020, anche in relazione a progetti avviati in precedenza, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici e funzionali, come le caratteristiche dei colori e degli ornamenti.

Nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo ad intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione ed alla realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino degli elementi di novità rispetto alle collezioni ed ai campionari precedenti. Le attività ammissibili riguardano comunque soltanto la fase pre-competitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Ricordiamo che è prevista una maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta dal 6 al 10 % (articolo 5 del Decreto Ministeriale) per alcune attività di innovazione tecnologica. Si tratta delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, come, ad esempio, l’introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione o l’integrazione attraverso delle tecnologie digitali tra il sistema informatico e le fasi del processo di produzione di beni e servizi.

La maggiorazione dell’aliquota è prevista anche per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica, come la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità.

Nel caso in cui venga applicata la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta, in una relazione tecnica dovranno essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi perseguiti attraverso i progetti intrapresi.

Ulteriori regole applicative sono contenute nell’ultimo articolo del Decreto Ministeriale riguardo alla determinazione e documentazione delle spese ammissibili al credito d’imposta.

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