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16 Giugno 2023
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Disponibile il nuovo codice per le “trattative” relative a titoli rivalutati

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Grazie all’ultima legge di bilancio, le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati hanno ora a disposizione un nuovo codice identificativo F24 nel contesto delle rideterminazioni agevolate.

Al fine di consentire il pagamento dell’imposta sostitutiva sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. È stato introdotto per la prima volta il codice tributo “8057” dall’Agenzia delle Entrate tramite la risoluzione n. 23 del 19 maggio 2023. Questa agevolazione si aggiunge a quelle già concesse per rivalutare partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e terreni con destinazione agricola.

Si ricorda che la Legge di Bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 107 a 109, legge 197/2022), è intervenuta sull’articolo 5 della legge 448/2021. Introducendo la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni attraverso il pagamento di un’importo fiscale sostitutivo entro il 15 novembre 2023. Tale pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in tre rate annuali di uguale importo, con l’applicazione di un tasso di interesse annuo del 3%. L’imposta sostitutiva è stata incrementata dal 14% al 16%. Per effettuare la rivalutazione, è necessario ottenere una perizia di stima certificata entro la stessa data del 15 novembre. I beni oggetto di rivalutazione devono essere posseduti al 1° gennaio 2023.

La novità consiste nell’inclusione delle partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione all’interno di questa agevolazione. Per tali partecipazioni, l’imposta viene calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.

I codici “8055”, “8056” e “8057”, rispettivamente denominati:

  • L’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate.
  • Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni.
  • Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24. Essi devono essere riportati nella colonna “importi a debito versati”. Questo insieme alle relative somme, indicando l’anno di possesso dei beni oggetto di rivalutazione nel formato “AAAA” nel campo “Anno di riferimento”.

Dalla risposta n.23 del 19 maggio sul nuovo codice

È stato creato un nuovo codice tributo per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Questa modifica è stata introdotta dall’articolo 5, comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Secondo questa disposizione, per determinare le plusvalenze e le minusvalenze relative ai titoli. Oltre che alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Posseduti essi al 1° gennaio 2023. È possibile utilizzare il valore normale determinato a dicembre 2022, invece del costo o del valore di acquisto, a condizione che tale valore sia soggetto a un’imposta sostitutiva.

Gli articoli successivi, 108 e 109 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, stabiliscono disposizioni relative alle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati. Oltre che nei sistemi multilaterali di negoziazione e ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2023. Inoltre, si specifica che l’imposta sostitutiva può essere pagata in un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 15 novembre 2023. Sugli importi delle rate successive alla prima sono applicati interessi al tasso annuo del 3%.

Al fine di consentire il pagamento delle suddette somme tramite modello F24, è stato istituito il nuovo codice tributo “8057”. Il nuovo codice è denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione”.

Ancora validi i codici tributo 8055 e 8056

Restano validi anche i codici tributo 8055 e 8056 per il pagamento dell’imposta sostitutiva relativa alle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e ai terreni edificabili e con destinazione agricola, istituiti precedentemente.

Quando si compila il modello F24, è necessario inserire i codici tributo sopra menzionati nella sezione “Erario” corrispondenti alle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Specificando nell’apposito campo “Anno di riferimento” l’anno di possesso dei beni oggetto di rivalutazione nel formato “AAAA”.

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