Nella Circolare n. 15 del 22 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo all’obbligo di invito al contraddittorio previsto dal Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto “Decreto Crescita 2019”).
L’obbligo di invito al contraddittorio è stato introdotto nel procedimento di accertamento con adesione.
Al secondo paragrafo della Circolare, è precisato che l’invito al contraddittorio è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero e imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, Iva.
L’introduzione dell’obbligo di invito al contraddittorio, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, non modifica le finalità dell’istituto dell’accertamento con adesione, né gli effetti tributari o extra-tributari di esso.
Qualora non venga attivato il contraddittorio, l’atto impositivo sarà invalido soltanto se, a seguito di impugnazione, il contribuente riuscirà a dimostrare concretamente le ragioni che avrebbe potuto var valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Il contribuente deve fornire la cosiddetta “prova di resistenza”, cioè deve dimostrare che l’omissione del contraddittorio gli ha impedito di far emergere degli elementi o delle circostanze puntuali, e non puramente fittizie o strumentali, che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione finanziaria a valutare diversamente gli elementi istruttori a sua disposizione.
Nel terzo paragrafo della Circolare sono trattati i casi di esclusione dell’applicazione dell’istituto. L’esclusione riguarda, in particolare, i casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo. L’ufficio non è tenuto ad avviare il procedimento con adesione, anche se è comunque opportuno che l’ufficio attivi il contraddittorio per poter individuare il più possibile correttamente la pretesa tributaria.
L’esclusione riguarda anche l’ipotesi in cui l’ufficio proceda all’emissione di avvisi di accertamento o di rettifica parziale. Più precisamente, diversamente da quanto avviene per le imposte dirette, per l’Iva è escluso l’obbligo di invito al contraddittorio soltanto con riferimento agli accertamenti parziali basati su elementi certi e diretti.
Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha dato indicazione nel senso di attivare comunque preventivamente il contraddittorio, anche ai fini delle imposte dirette, nei casi di determinazione della pretesa basata su elementi presuntivi.
L’ufficio dell’Amministrazione finanziaria è, inoltre, legittimato ad emettere l’avviso di accertamento o di rettifica senza rispettare l’obbligo di invito al contraddittorio anche nei casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione.
Le ragioni che giustificano l’urgenza devono essere specificamente indicate nell’atto impositivo. Giustificano le ragioni d’urgenza, ad esempio, il pericolo derivante da reiterate violazioni che comportino l’obbligo di denuncia per reati tributari ed una circostanza imprevedibile e sopravvenuta che imponga una stretta tempistica per gli adempimenti dell’Amministrazione finanziaria.
Nell’ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, poi, la motivazione deve essere rafforzata.
L’obbligo dell’invito al contraddittorio è, inoltre, escluso negli altri casi di partecipazione del contribuente prima del’emissione di un avviso di accertamento.
Il quarto paragrafo della Circolare riguarda l’obbligo di “motivazione rafforzata”. Nel caso in cui non si giunga all’adesione, l’avviso di accertamento che verrà emesso dall’Amministrazione finanziaria dovrà essere specificamente motivato con riferimento ai chiarimenti forniti ed ai documenti prodotti dal contribuente. L’esito del contraddittorio con il contribuente diviene, quindi, parte della motivazione dell’accertamento.
L’indicazione dell’Agenzia delle Entrate è quella di dare conto, nella motivazione dell’atto, riguardo alla fondatezza o meno di quanto chiarito e prodotto dal contribuente in occasione del contraddittorio anche quando il contraddittorio stesso è attivato facoltativamente e non obbligatoriamente. Ciò sempre al fine di individuare correttamente la pretesa tributaria grazie al confronto preventivo con il contribuente sempre più potenziato.
Il quinto paragrafo della Circolare riguarda la proroga dei termini. Qualora, infatti, tra la data di comparizione, indicata nell’invito al contraddittorio, e la data di decadenza dell’attività di controllo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni. Questa regola vale sia nei casi in cui l’ufficio sia stato obbligato ad avviare il procedimento dell’accertamento con adesione, sia nel caso in cui l’ufficio abbia ritenuto opportuno avviare tale procedimento facoltativamente, sulla base degli elementi a sua disposizione.
Infine, il procedimento con adesione può essere attivato anche su istanza del contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, soltanto nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia stato preceduto da un invito a comparire per il contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.
Le nuove regole valgono per gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020. La data in cui il contribuente ha ricevuto l’invito a comparire per la procedura di accertamento con adesione può essere anche antecedente al 1° luglio 2020. Ciò che rileva è che gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, nelle ipotesi di obbligo di invito al contraddittorio, siano stati preceduti dall’invito e/o dal contraddittorio, anche se svolti in epoca precedente.