L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 10 del 23 gennaio 2015, ha risposto ad un quesito posto, tramite interpello, da una fondazione Onlus riguardo alla possibilità di mantenere la qualifica di Onlus pur rendendo, nell’ambito della propria attività di consultorio, delle prestazioni il cui corrispettivo non è rimborsato dalla Regione e resta a carico dell’utente.
La fondazione ha sostenuto che le prestazioni a carico degli utenti sono delle attività direttamente connesse alle attività istituzionali, poiché sono necessarie sia per il finanziamento, che per il completamento e la migliore efficacia delle attività istituzionali.
Si tratta, infatti, di attività rese da professionisti, come psicologi e psicoterapeuti, che intervengono in aggiunta ed in prosecuzione del numero di interventi rimborsati dalla Regione per completare la terapia dei pazienti in cura nel consultorio, quando il numero degli interventi rimborsati, appunto, risulta essere insufficiente.
A tali condizioni, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che effettivamente si possa parlare di “attività direttamente connesse” a quelle istituzionali della Onlus. Tali attività sono ammesse purché non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e purché i relativi proventi non superino il 66 % delle spese complessive dell’organizzazione.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che nel rispetto delle condizioni suddette, la fondazione istante, pur incassando dei compensi per le prestazioni aggiuntive rese ai pazienti in cura presso le loro strutture, possa non perdere la qualifica di Onlus.