Il 26 luglio 2024, con un provvedimento dell’Agenzia sono state stabilite le linee guida relative all’addebito diretto per i pagamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi, effettuati tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Servizio I24 per i pagamenti ricorrenti
Contribuenti e intermediari possono disporre questi pagamenti, ricorrenti o rateizzati, tramite addebito su un conto specifico (presso banche, Poste Italiane Spa o altri fornitori di servizi di pagamento convenzionati), previa autorizzazione. Tale possibilità è regolata dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 1/2024. Il provvedimento fornisce indicazioni precise sui criteri e le modalità di applicazione dell’addebito per i versamenti futuri attraverso il sistema “I24”.
Deleghe di pagamenti
Nel dettaglio, a ogni scadenza fissata, l’Agenzia delle Entrate invia le deleghe di pagamento agli intermediari di riscossione. I quali provvedono ad addebitare le somme sul conto indicato e a trasferire gli importi dovuti. Dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata in una delega I24 non può superare i 5 anni dalla data di invio della stessa. Questo limite consente di gestire, ad esempio, le rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Uso di compensazione dei crediti
Il provvedimento disciplina anche l’uso in compensazione dei crediti, consentito anche per le deleghe con scadenze future. I crediti devono essere disponibili sia al momento dell’invio delle deleghe che alla data di scadenza. Una volta inviata la delega, il credito non è più disponibile al contribuente, a meno che non venga annullata la delega stessa.
Modalità di annullamento
Per quanto riguarda le modalità di annullamento, il provvedimento specifica che una delega può essere annullata fino a tre giorni lavorativi prima della scadenza indicata, utilizzando sempre i servizi telematici dell’Agenzia. In caso di modifiche al piano di rateazione, il contribuente deve annullare manualmente le deleghe, poiché il cambiamento non comporta un annullamento automatico. Lo stesso vale se il credito utilizzato per la compensazione non è più disponibile.
Infine, è necessario verificare che il conto di addebito sia attivo sia al momento dell’invio delle deleghe che al momento del pagamento, e che l’intermediario incaricato sia ancora convenzionato con l’Agenzia al momento dell’addebito del saldo di ciascuna delega.