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21 Febbraio 2025
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Patto di famiglia e profili fiscali delle compensazioni

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Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione delle attribuzioni compensative in denaro o in beni

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 12 del 14 febbraio 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione delle somme di denaro o dei beni attribuiti a titolo compensativo ai legittimari che non ricevono l’azienda o le partecipazioni societarie nell’ambito di un patto di famiglia. Il documento specifica che l’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione da applicare a tali attribuzioni devono essere determinate sulla base del grado di parentela tra il disponente e il legittimario non assegnatario.

Patto di famiglia e passaggio generazionale

Il patto di famiglia, disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, è un contratto che facilita il passaggio generazionale delle imprese, consentendo all’imprenditore di trasferire la propria azienda o quote societarie a uno o più discendenti. Nell’ambito di tale accordo, il beneficiario dell’azienda o delle partecipazioni è tenuto a corrispondere ai legittimari esclusi dal trasferimento un equo compenso, sotto forma di denaro o beni, per riequilibrare la suddivisione del patrimonio. La normativa prevede infatti che “gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, a meno che questi non vi rinuncino, con il pagamento di una somma equivalente al valore delle quote spettanti ai sensi degli articoli 536 e seguenti del codice civile”. Tale compensazione può avvenire anche mediante attribuzione di beni in natura (articolo 768-quater, comma 2).

Regime fiscale del patto di famiglia e condizioni per l’esenzione

Secondo il Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (TUS), come aggiornato dal Dlgs n. 139/2024, il trasferimento di aziende, rami d’azienda, partecipazioni e azioni effettuato con un patto di famiglia è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che i beneficiari si impegnino a proseguire l’attività imprenditoriale o a mantenere il controllo per almeno cinque anni. Il mancato rispetto di tale vincolo comporta la perdita dell’agevolazione e l’applicazione dell’imposta ordinaria, con l’aggiunta di sanzioni e interessi.

Tuttavia, come già evidenziato nelle circolari n. 3/2008 e n. 18/2013, l’esenzione fiscale si applica esclusivamente al trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni e non si estende alle somme di denaro o ai beni conferiti dall’assegnatario agli altri legittimari a titolo di compensazione.

Orientamenti giurisprudenziali sulla tassazione delle attribuzioni compensative

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla tassazione delle attribuzioni compensative alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione.

  • Primo orientamento (ordinanza n. 32823/2018): in questa pronuncia, la Corte ha ritenuto che l’imposta sulle donazioni si applichi sia al trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni, sia alle attribuzioni compensative ai legittimari non assegnatari. In questo scenario, l’aliquota e la franchigia vengono calcolate in base al rapporto di parentela tra assegnatario e legittimario.
  • Secondo orientamento (sentenza n. 29506/2020): in questa decisione, la Cassazione ha ribadito che le somme corrisposte ai legittimari non assegnatari devono essere assoggettate all’imposta di donazione. Tuttavia, ha precisato che tali attribuzioni, anche se effettuate dall’assegnatario dell’azienda, devono essere considerate, ai fini fiscali, una liberalità dell’imprenditore (disponente) nei confronti del legittimario escluso. Di conseguenza, l’imposta si applica in base al rapporto di parentela tra il disponente originario e il legittimario non assegnatario, mentre l’esenzione prevista per il patto di famiglia riguarda esclusivamente il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie ai discendenti beneficiari.

Indicazioni operative per gli uffici fiscali

L’Agenzia delle Entrate, alla luce della recente giurisprudenza, ha confermato che le attribuzioni compensative effettuate dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono essere assoggettate all’imposta sulle donazioni secondo l’aliquota e la franchigia relative al rapporto di parentela tra il disponente e il legittimario non assegnatario. Inoltre, ha invitato gli uffici a seguire tali criteri nei procedimenti ancora in corso.

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