Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate con un’istanza di interpello riguarda l’applicabilità dell’imposta di bollo ad una perizia asseverata ed ai documenti ad essa allegati.
La società interpellante opera a sostegno della Regione, nel quadro delle politiche di programmazione regionale, ed ha, tra le varie attività dell’oggetto sociale, quella di gestione e controllo di fondi e quella di istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario e ogni tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario destinato alle imprese ed agli enti pubblici.
La società istante ha precisato che, affinché possano ottenere l’effettiva erogazione dei contributi, i beneficiari devono trasmetterle la documentazione riguardante il pagamento delle spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dal bando al quale hanno partecipato.
Se il beneficiario decide di avvalersi della modalità della rendicontazione da parte di un revisore, dovrà incaricare specificamente quest’ultimo con un modello appositamente previsto dalla Regione. Il revisore contabile dovrà, quindi, verificare le spese oggetto della rendicontazione e predisporre una serie di documenti in merito. Il contenuto e la forma di tali documenti, così come la lettera di incarico e l’attestazione del revisore, sono documenti predeterminati direttamente dalla Regione.
In alternativa, la rendicontazione amministrativo – contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed una attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. Anche in questo caso il revisore riceve uno specifico incarico rilasciato sulla base di un modello messo a disposizione dalla Regione.
Recentemente, è intervenuta una semplificazione del processo di controllo con l’introduzione della possibilità, da parte dei beneficiari dei contributi, di presentare una perizia asseverata invece di una perizia giurata.
Il quesito riguarda specificamente il trattamento da applicare ai fini dell’imposta di bollo alla perizia asseverata in questione (anche detta Rapporto di Certificazione) ed ai documenti allegati, come il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate, che ne costituiscono parte integrante. A tal proposito, l’istante ha evidenziato che la disciplina dell’imposta di bollo prevede la corresponsione di tale imposta in caso di perizia giurata.
Nella Risposta n. 461 del 9 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la perizia asseverata si distingue dalla perizia giurata. La prima consiste in una semplice scrittura contenente dichiarazioni, mentre la seconda è un vero e proprio atto pubblico.
Con la perizia asseverata, il perito redige un documento contenente elementi che sono confermati sotto la sua personale responsabilità.
Il Rapporto di Certificazione è una perizia asseverata frutto di un’attività professionale svolta da un revisore nella qualità di soggetto esperto incaricato dell’espletamento di determinate procedure, in conformità alle condizioni precisate nell’incarico conferitogli.
Quanto alla disciplina dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che sono soggetti a tale imposta, in caso d’uso, i disegni, i modelli, i piani, le dimostrazioni, i calcoli e gli altri lavori realizzati da ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori e le liquidazioni, le dimostrazioni, i calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere.
Si tratta di documenti predisposti, attestati e definiti da professionisti in genere, ossia da soggetti abilitati allo svolgimento di determinate attività professionali, in quanto portatori di elevate e specifiche conoscenze tecniche.
Nel caso specifico esaminato dall’Agenzia delle Entrate, sia il Rapporto di Certificazione, che i documenti contabili allegati, come il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate, sono il risultato di un’analisi tecnica riferita ad una particolare situazione, svolta da un consulente esperto in una determinata disciplina.
Si può sostenere che il Rapporto di Certificazione rientra tra i lavori contabili dei professionisti in genere e, pertanto, è soggetto all’imposta di bollo.
La stessa conclusione può essere riferita ai documenti che vengono allegati al Rapporto di Certificazione in quanto parte integrante di esso.