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15 Dicembre 2023
5 Minuti di lettura

Scambio di informazioni attraverso le piattaforme online

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Il 21 novembre 2023, è stato emesso un provvedimento che stabilisce le modalità e i termini per lo scambio di informazioni attraverso le piattaforme online. In conformità con il Decreto Legislativo n. 32/2023, che attua la direttiva Ue 2021/514 (nota come Dac7) sullo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale tramite le piattaforme online, i gestori di piattaforme digitali in Italia e, in determinate circostanze, i gestori stranieri non appartenenti all’Unione Europea (Fpo) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite di beni e servizi effettuate dagli utenti attraverso i loro siti e app entro il 31 gennaio 2024. Successivamente, entro il 29 febbraio 2024, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità fiscali degli altri paesi dell’Unione Europea, in base allo Stato di residenza del venditore.

La Dac7 stabilisce che l’obbligo di comunicazione riguarda diverse attività, tra cui l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di mezzi di trasporto. Tuttavia, sono esclusi i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero e i “piccoli inserzionisti” che hanno meno di 30 attività “pertinenti” e un importo totale non superiore a 2.000 euro nell’anno.

Soggetti obbligati alla comunicazione delle informazioni

Il provvedimento identifica i soggetti obbligati alla comunicazione e quelli esonerati, stabilendo che i gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione sono esonerati se possono dimostrare che le stesse informazioni sono state comunicate da un altro gestore. Tuttavia, il gestore esonerato deve presentare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.

I gestori obbligati devono comunicare informazioni specifiche. Tra cui il codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione, l’indirizzo di posta elettronica, le informazioni sui venditori registrati e le relative attività sulla piattaforma. Queste comunicazioni devono essere inviate tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando file predisposti nel formato Xml.

Entro il 31 gennaio obbligo di comunicazione di informazioni

Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono. Dopo la presentazione, l’Agenzia delle Entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni entro cinque giorni lavorativi, fornendo una ricevuta. In caso di scarto, è possibile tentare nuovamente la presentazione.

Gli enti obbligati possono scegliere di adempiere all’obbligo in un altro Stato membro, comunicando le informazioni necessarie all’Agenzia entro il 31 gennaio dell’anno successivo. I gestori FPO (Foreign Platform Operator) devono richiedere le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Alla fine del processo di registrazione, riceveranno un IIN (Individual Identification Number).

Chi è escluso devono dimostrare che il loro modello di business non include venditori soggetti a comunicazione. Fornendo informazioni dettagliate all’Agenzia tra il 1° e il 31 gennaio dell’anno successivo.

Le informazioni trasmesse dai gestori di piattaforme saranno scambiate con le autorità competenti degli altri Stati membri entro il 29 febbraio 2024, rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali e la riservatezza.

Comunicazioni inviate sull’Agenzia per via telematica

Il provvedimento del 20 novembre 2023, inoltre, fornisce una serie di definizioni utili per comprendere appieno le disposizioni successive. Identifica chi sono i soggetti obbligati alla comunicazione e quelli esonerati, specificando che più gestori di piattaforme con l’obbligo di comunicazione per le stesse informazioni sono esonerati se possono dimostrare che tali informazioni sono state già comunicate da un altro gestore soggetto all’adempimento.

Il gestore esonerato deve, comunque, preparare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”, contenente informazioni sul gestore di piattaforma che si assume l’obbligo di comunicazione. Come lo Stato membro di residenza, il Numero di Identificazione Fiscale (NIF), il nome e l’indirizzo.

Nel dettaglio, i gestori di piattaforme obbligati devono comunicare al Fisco italiano le seguenti informazioni. Il codice fiscale o l’IIN (Numero di Identificazione Individuale) del soggetto che effettua la comunicazione, l’indirizzo di posta elettronica, informazioni dettagliate sugli utenti venditori registrati sulla piattaforma e che svolgono attività pertinenti, nonché il codice fiscale italiano dei venditori oggetto della comunicazione.

Seguire le linee guida per inviare le informazioni all’Agenzia online

Le comunicazioni devono essere inviate utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate tramite file predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al provvedimento.

Quanto ai “tempi” della comunicazione, si sottolinea che questa deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la comunicazione. L’Agenzia delle Entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni entro cinque giorni lavorativi dalla protocollazione del file. In caso di scarto, è possibile effettuare un nuovo tentativo.

I gestori obbligati, individuati in base al Decreto Legislativo n. 32/2023, possono anche optare per l’adempimento dell’obbligo in un altro Stato membro dell’Unione Europea, comunicando all’Agenzia informazioni dettagliate sulla loro scelta.

Le istruzioni per i gestori FPO (Foreign Platform Operator) includono la possibilità di richiedere le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate online. Gli FPO che sono già in possesso delle credenziali per il regime “OSS non-Union scheme” possono utilizzarle anche per la registrazione ai fini della DAC7.

Una volta completata la procedura di registrazione, che è seguita dal Centro operativo di Pescara. A ciascun gestore viene assegnato un IIN (Numero di Identificazione Individuale), e le informazioni vengono comunicate al Registro Centrale Sicuro, come previsto dalla DAC7.

Per quanto riguarda i gestori esclusi, devono dimostrare che il loro modello di business non include venditori soggetti a comunicazione. Inviando dettagliate informazioni all’Agenzia delle Entrate tra il 1° e il 31 gennaio dell’anno successivo.

Infine, il provvedimento sottolinea che le informazioni trasmesse dai gestori di piattaforme saranno scambiate con le altre autorità competenti degli Stati membri entro il 29 febbraio 2024. Rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali e la riservatezza, e implica il trattamento di dati personali nell’ambito delle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate.

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