Con la Risoluzione n. 68 del 30 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i codici tributo da inserire nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta previsti nella misura “Investimenti 1: Transizione 4.0” contenuta nel Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia (PNRR).
Ricordiamo che la valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia è stata approvata con una Decisione di esecuzione adottata dal Consiglio ECOFIN il 13 luglio 2021.
La misura “Investimenti 1: Transizione 4.0” prevista dal PNRR ha l’obiettivo specifico di sostenere la trasformazione digitale delle imprese. In questo ambito, sono riconosciute tre tipologie di crediti d’imposta per le imprese che investono in:
- beni capitali;
- ricerca, sviluppo ed innovazione;
- attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.
Queste agevolazioni sono ora previste nel nostro ordinamento come:
- credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, beni immateriali 4.0 e beni immateriali standard (Legge di Bilancio per il 2020 e Legge di Bilancio per il 2021);
- credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica ed altre attività innovative per la competitività delle imprese (Legge di Bilancio per il 2020);
- credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 (Legge di Bilancio per il 2018).
L’Agenzia delle Entrate ha indicato i codici tributo, già istituti con diverse Risoluzioni precedenti, necessari per l’utilizzo in compensazione di tali crediti d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, sono da utilizzare i seguenti codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021:
- il codice “6933” per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A della Legge n. 232 del 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020;
- il codice “6934” per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato B della Legge n. 232 del 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020;
- il codice “6935” per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi diversi da quelli indicati negli allegati A e B della Legge n. 232 del 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021. Il codice tributo riguarda sia l’investimento in beni strumentali materiali, che in beni strumentali immateriali, ma il PNRR finanzia soltanto la parte relativa ai beni immateriali;
- il codice “6936” per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A della Legge n. 232 del 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021;
- il codice “6937” per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato B della Legge n. 232 del 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021.
Inoltre, deve essere utilizzato il codice tributo “6938“, istituito con la Risoluzione n. 13 del 1° marzo 2021, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ed altre attività innovative, previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020.
Deve, poi, essere inserito nel modello F24 il codice tributo “6897“, istituito con la Risoluzione n. 6 del 17 gennaio 2019, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, disciplinato dalla Legge di Bilancio per il 2018 e dalla Legge di Bilancio per il 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i dati dei crediti d’imposta maturati e fruiti dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi dei soggetti beneficiari. In particolare, per le dichiarazioni dei redditi trasmesse nel 2021 per l’anno d’imposta 2020:
- il credito d’imposta individuato dal codice “6933” sarà monitorato nel quadro RU, sezione I, codice “2H” e nella sezione IV, rigo RU120, colonna 2;
- il credito d’imposta individuato dal codice “6934” sarà monitorato nel quadro RU, sezione I, codice “3H” e nella sezione IV, rigo RU120, colonna 3;
- il credito d’imposta individuato dal codice “6935” sarà monitorato nel quadro RU, sezione I, codice “L3” e, per rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (che sono gli unici finanziati dal PNRR), nella sezione IV, rigo RU130, colonna 2 e colonna 3;
- il credito d’imposta individuato dal codice “6936” sarà monitorato nel quadro RU, sezione I, codice “2L” e nella sezione IV, rigo RU130, colonna 5;
- il credito d’imposta individuato dal codice “6937” sarà monitorato nel quadro RU, sezione I, codice “3L” e nella sezione IV, rigo RU130, colonna 6.
Per gli altri codici tributo suindicati, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che saranno individuate delle modalità analoghe di monitoraggio anche nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta successivi. In particolare, saranno oggetto di monitoraggio nelle dichiarazioni dei redditi successive il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice tributo “6938”) ed il credito d’imposta per le spese di formazione (codice tributo “6897”), finanziati dal PNRR soltanto a partire dall’anno d’imposta 2021.