L’Agenzia delle Entrate ha fornito una consulenza giuridica in merito alle modalità di certificazione e di registrazione dei corrispettivi in caso di prestazioni educative esenti Iva.
L’ente che ha presentato istanza di consulenza giuridica rappresenta diversi organismi che, a livello nazionale, erogano corsi di istruzione e formazione, dei quali molti si avvalgono dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20 del decreto Iva ed hanno optato per l’esonero dagli adempimenti Iva.
Il quesito posto riguarda la corretta modalità di registrazione dei corrispettivi riscossi per i corsi dai soggetti che, appunto, si avvalgono dell’esenzione Iva e della dispensa dai relativi adempimenti, quando non è richiesta fattura alla data del pagamento di tali corrispettivi. Inoltre, è stato specificamente richiesto se l’incasso dei corrispettivi, che avvenga in contanti, con assegno o bonifico, possa essere certificato, quando non è richiesta fattura, con una semplice quietanza di pagamento.
L’istante ritiene che possa essere correttamente registrata la riscossione dei corrispettivi nel libro giornale e che possa essere emessa una quietanza di pagamento nella quale siano indicati i dati ed il codice fiscale del cliente che ha usufruito delle prestazioni, la data nella quale è stata effettuato il pagamento del corrispettivo e la causale specifica. Sulla quietanza verrebbe apposta la marca da bollo ed una copia verrebbe conservata dall’organismo emittente.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 7 del 18 maggio 2021, ha ricordato che, in base a quanto disposto dall’articolo 10, primo comma, n. 20 del Decreto Iva, sono esenti da Iva le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.
Inoltre, lo stesso Decreto Iva, all’articolo 36-bis, prevede che il contribuente che na abbia data preventiva comunicazione all’Ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti Iva ai sensi dell’articolo 10 del medesimo Decreto Iva, fermo restando l’obbligo di fatturazione e di registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal Decreto Iva, compreso l’obbligo di rilasciare la fattura qualora sia richiesta dal cliente. Il contribuente non è ammesso a detrarre dall’Iva eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti ed alle importazioni effettuate e deve comunque presentare la dichiarazione annuale Iva, anche se non ha effettuato operazioni imponibili. In particolare, la comunicazione dell’intenzione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti Iva in relazione alle operazioni esenti deve essere effettuata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio attività ed ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per almeno un triennio.
Quindi, qualora l’ente che fornisce il corso rientri tra quelli che possono beneficiare dell’esenzione Iva ed abbia espresso l’intenzione di avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni esenti (sulla base di quanto previsto dall’articolo 36-bis del Decreto Iva), potrà annotare i corrispettivi incassati nel libro giornale (senza avere l’obbligo di tenere il registro Iva delle vendite) e potrà rilasciare una quietanza di pagamento quale giustificativo del corrispettivo incassato, sulla quale dovrà essere apposta la marca da bollo da 2 Euro per importi superiori a 77,47 Euro.
Dovranno comunque essere osservati i seguenti adempimenti:
- rilasciare la fattura elettronica qualora sia richiesta dal cliente prima del pagamento del corrispettivo;
- registrare gli acquisti effettuati;
- osservare gli ordinari obblighi Iva per le altre operazioni imponibili Iva eventualmente effettuate.
L’Agenzia delle Entrate ha, infine, ricordato che le prestazioni didattiche per le quali sussiste l’obbligo di certificazione devono essere documentate soltanto con la fattura elettronica trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Non sono, infatti, riconducibili tra le operazioni per le quali è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.