Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo ai benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa.
Nel principio di diritto n. 1 del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per l’applicazione delle agevolazioni prima casa, è necessario che siano rispettate alcune condizioni tra le quali quella secondo la quale l’acquirente non deve essere titolare di altra casa di abitazione nello stesso Comune nel quale è situata l’abitazione acquistata e non deve essere titolare di un’altra casa di abitazione acquistata con i benefici prima casa, indipendentemente da dove essa sia situata.
L’Agenzia delle Entrate ha, poi, richiamato un proprio orientamento espresso in una Risoluzione del 1° agosto 2017 con riferimento ad un immobile reso inagibile per effetto di un evento sismico. L’Agenzia delle Entrate ha, in tale occasione, affermato che, per effetto dell’evento in questione, si è verificato un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato come abitazione.
In caso di oggettiva ed assoluta inidoneità dell’immobile acquistato in precedenza, che sia altresì documentata ed indipendente dalla volontà del contribuente, potrà ritenersi che, fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile, si potrà beneficiare delle agevolazioni prima casa per l’acquisto della nuova abitazione, sempre nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa in materia.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che, in coerenza con tale orientamento, nel caso di immobile acquistato con i benefici prima casa che sia divenuto oggetto di un decreto di sequestro e di una dichiarazione di inagibilità, in quanto siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l’incolumità pubblica e privata, si potrà beneficiare degli stessi benefici prima casa per l’acquisto di un altro immobile, fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile acquistato in precedenza e divenuto indisponibile per il contribuente.