I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui gestione e pagamento avverranno attraverso specifici codici tributari. Con la pubblicazione della risoluzione n. 7/E del 24 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo che i vari istituti di credito utilizzeranno per trasferire l’imposta straordinaria sull’aumento dei margini di interesse, oltre agli interessi e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di ritardo nel pagamento.
Imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari
Per chiarire, occorre ricordare che l’articolo 26 del decreto Omnibus (Dl n. 104/2023) ha istituito un’imposta straordinaria che grava sulle banche, calcolata in base all’aumento dei margini di interesse. Questa imposta straordinaria viene calcolata applicando un’aliquota del 40% sul maggiore valore tra i margini di interesse relativi agli esercizi precedenti al 1° gennaio 2023 e al 1° gennaio 2024, con un incremento di almeno il 5% rispetto all’esercizio antecedente al 1° gennaio 2022. L’importo massimo dell’imposta non può superare lo 0,1% dell’attivo realizzato nell’esercizio antecedente al 1° gennaio 2023.
Imposta sui profitti extra non sarà deducibile
L’imposta straordinaria sui profitti delle banche, non sarà considerata deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Per quanto riguarda il controllo, le sanzioni e la riscossione, si applicheranno le normative relative alle imposte sui redditi.
Di conseguenza, sono stati definiti i seguenti codici tributo per il versamento del tributo:
- “2717” per l’imposta
- “1947” per gli interessi
- “8955” per le sanzioni.
Questi codici tributo dovranno essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, nel campo “importi a debito versati”, specificando l’anno di imposta di riferimento nel formato “AAAA”.