La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per concedere ai gestori delle piattaforme online un periodo aggiuntivo per adempiere agli obblighi di segnalazione dei dati nel primo anno di applicazione delle nuove regole. L’estensione permette loro di trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni sulle transazioni relative al 2023 entro il 15 febbraio 2024. Questa proroga, sancita da un provvedimento pubblicato il 31 gennaio, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, si basa sulla richiesta di diversi gestori di piattaforme, sia italiani che stranieri, che hanno riscontrato difficoltà nel rispettare le scadenze previste per il primo anno di applicazione delle nuove normative.
Proroga Dac 7: modalità di trasmissione delle comunicazioni
La modifica riguarda esclusivamente i dati relativi al 2023, mentre la scadenza ordinaria per la segnalazione rimane il 31 gennaio dell’anno successivo. Inoltre, il provvedimento odierno chiarisce le modalità di trasmissione delle comunicazioni, permettendo sia l’invio diretto che quello tramite soggetti autorizzati, come specificato nell’articolo 3, commi 2-bis e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998.
Rammentiamo che il Decreto Legislativo n. 32/2023 ha recepito la Direttiva “Dac 7” dell’Unione Europea, imponendo lo scambio automatico di informazioni tra Stati e gestori di piattaforme digitali e autorità. Queste normative obbligano i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, in determinate circostanze, quelli stranieri “non-UE” (Fpo) a comunicare all’Agenzia delle Entrate una serie di informazioni sulle transazioni effettuate dai venditori tramite le loro piattaforme e applicazioni online. Le informazioni così raccolte saranno successivamente condivise con le autorità degli altri Stati membri dell’Unione Europea, in base alla residenza dei venditori, e viceversa. Il provvedimento del 20 novembre 2023 stabilisce le procedure operative del Decreto Legislativo n. 32/2023, inclusi i soggetti soggetti all’obbligo di comunicazione, le modalità di trasmissione, il contenuto e i tempi delle comunicazioni dei gestori e lo scambio di informazioni con le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell’UE da parte dell’Agenzia delle Entrate.