Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, è stato pubblicato il decreto legge n. 132/2023, contenente disposizioni relative alla proroga dei termini normativi e dei versamenti fiscali. Questo nuovo decreto, emanato dal Governo, ritarda alcuni dei termini originalmente stabiliti dalla legge di Bilancio 2023. Questo è fatto con l’obiettivo di incentivare il rispetto delle norme fiscali. Ad esempio per quanto riguarda la regolarizzazione delle cripto-attività, e per affrontare situazioni di emergenza, come l’alluvione che ha colpito il Nord Italia lo scorso luglio.
Decreto proroghe cripto-attività: le misure
Articolo 2: rivalutazione del valore delle cripto-attività. Questo decreto modifica il termine entro cui il valore delle cripto-attività deve essere rivalutato. Spostandolo dal 30 settembre (già prorogato rispetto alla data iniziale del 30 giugno 2023) al 15 novembre 2023. La legge n. 197/2022 (il Bilancio 2023) permette il pagamento dell’imposta sostitutiva al 14%. Da dividere in tre rate annuali, con un tasso di interesse del 3% annuo, per l’affrancamento opzionale delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023. Per “cripto-attività”, la legge si riferisce a rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferiti ed elettronicamente. Memorizzati utilizzando tecnologie come il registro distribuito.
Articolo 3: proroga dei versamenti fiscali. Il decreto stabilisce che i versamenti dei tributi e contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza tra il 4 e il 31 luglio 2023, sono considerati puntuali se effettuati in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 senza l’applicazione di sanzioni o interessi. Questa disposizione si applica ai contribuenti che avevano la residenza o sede legale nei comuni colpiti da eventi meteorologici eccezionali nella Regione Lombardia nel medesimo periodo, che ha dichiarato lo stato di emergenza il 28 agosto 2023.
Contributi e proroghe cripto attività: approfondimenti
Articolo 4: assegnazione agevolata ai soci. Il decreto proroga il termine entro cui le società che gestiscono beni immobili o mobili registrati non strumentali assegnati o ceduti ai soci. I quali possono trasformarsi in società semplici, usufruendo della disciplina prevista per Snc, Sas, Spa e Sapa. Inoltre, l’obbligo di versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 è stato rimosso. L’imposta deve ora essere versata integralmente entro il 30 novembre 2023.
Articolo 6: proroghe cripto-attività termini finanziari. L’invio delle informazioni relative alle attività richieste ai contribuenti in regime forfetario, necessario per l’operatività del concordato preventivo biennale, è stato posticipato al 30 novembre 2024 per garantire un migliore coordinamento delle informazioni.
Articolo 7: Contributo straordinario per l’energia elettrica e il gas. Il decreto anticipa al 16 novembre 2023 il termine per usufruire del contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta. Utile per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per le imprese produttrici nel 2023. Questo contributo varia in base al tipo di impresa e alle spese sostenute per l’energia.