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15 Febbraio 2014

Pubblicata la bozza del modello per la regolarizzazione spontanea di attività e investimenti detenuti all’estero

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Con un Comunicato Stampa del 12 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è possibile consultare, sul sito internet dell’Agenzia medesima, la bozza del modello da presentare per regolarizzare le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero, alla data del 31 dicembre 2012, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.

Accanto al modello in questione, sono state pubblicate anche le due schede che devono essere allegate alla richiesta di regolarizzazione, nelle quali devono essere indicati i dati relativi al richiedente ed alle attività da denunciare all’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, reso noto che i contribuenti potranno presentare eventuali osservazioni in merito a tale bozza di modello ed alle schede allegate, indirizzandole ad una  casella di posta elettronica a ciò specificamente destinata, entro il 15 marzo 2014.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, precisato che le richieste di regolarizzazione che verranno presentate mediante il modello ora consultabile saranno ritenute valide anche se successivamente il modello medesimo dovesse essere modificato a seguito delle osservazioni pervenute.

Nel Comunicato Stampa, è stato ricordato che potranno presentare la domanda di regolarizzazione i contribuenti che non sono formalmente a conoscenza di verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti penali attivati nei loro confronti in materia di violazione di norme tributarie sulle attività estere rilevanti.

Inoltre, l’adesione alla procedura di regolarizzazione dovrà riguardare tutte le attività detenute dai richiedenti e tutti i periodi d’imposta per i quali non siano scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dalla legge per chi detiene capitali o investimenti all’estero.

E’ stato anche ricordato che, in caso di perfezionamento della procedura, sarà possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni minime alla metà, qualora le attività denunciate  siano detenute o trasferite in Italia, in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo incluso nella “white list”, o qualora colui che ha presentato la richiesta di regolarizzazione abbia autorizzato l’intermediario finanziario estero a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati relativi alle attività oggetto di regolarizzazione. Negli altri casi, i soggetti richiedenti potranno ottenere la riduzione delle sanzioni minime di un quarto.

Infine, è stato evidenziato che la procedura si perfezionerà esclusivamente successivamente al versamento di tutte le somme dovute e non sarà possibile utilizzare l’istituto della compensazione. 

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