Commercio elettronico indiretto ed obblighi di certificazione.
A presentare l’istanza di interpello è una società stabilita in Italia che opera nel territorio nazionale ed ha per oggetto sociale la produzione, la distribuzione e la vendita in ogni forma, compresa la vendita per corrispondenza e la vendita a domicilio, di una serie di prodotti. L’attività in questione è esercitata prevalentemente dall’istante tramite il canale di vendite on-line.
La catena distributiva viene ad essere diversa a seconda del soggetto acquirente. In particolare, possono essere individuate tre diverse tipologie di vendite: le vendite a soggetti consumatori finali; le vendite ad incaricati alla vendita per uso personale; le vendite a clienti privilegiati (ossia coloro che, mediante l’iscrizione ad un programma specifico, tramite il sito web della società, possono accedere a promozioni speciali e possono comprare direttamente prodotti sul sito, comunque solo ad uso personale).
Nel primo caso, il consumatore finale deve avvalersi dell’ausilio di un incaricato alla vendita che opera per conto della società istante e che non potrà mai acquistare prodotti per poi rivenderli in proprio, né acquistare prodotti per cederli a soggetti che, a loro volta, intendano rivenderli. L’incaricato alla vendita riceve dal cliente l’ordine di acquisto ed il pagamento anticipato e, mediante l’accesso alla propria area riservata sul sito istituzionale della società istante, procede ad inoltrare alla società stessa l’ordine, in nome e per conto del cliente, e ad effettuare il pagamento della merce ordinata, tramite strumenti tracciabili. Quindi, sia la conclusione del contratto, che il pagamento della merce avvengono su una piattaforma telematica e con strumenti di pagamento tracciabili.
Una volta ricevuto l’ordine ed il pagamento da parte dell’incaricato alla vendita, per conto del consumatore finale, la società provvede a spedire la merce ordinata direttamente presso l’indirizzo indicato dal consumatore finale.
Quindi, il rapporto contrattuale avviene esclusivamente tra la società istante ed il consumatore finale. La società emette uno scontrino elettronico ed un documento di trasporto, nel quale sono indicati: la data ed il numero del documento; i dati del soggetto acquirente e destinatario della merce; il soggetto che è incaricato del trasporto; il dettaglio dei beni acquistati, del loro valore e delle rispettive aliquote Iva.
Nelle vendite del secondo e del terzo tipo (vendite agli incaricati alle vendite per uso personale ed ai clienti privilegiati), gli acquirenti procedono direttamente ad effettuare l’ordine on-line dei prodotti ed i pagamenti, sempre tramite strumenti tracciabili. Anche in questi casi, l’ordine ed il pagamento della merce avvengono tramite la piattaforma telematica e tramite l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
Il rapporto commerciale si svolge, ancora una volta, esclusivamente tra la società istante e l’acquirente (che sia l’incaricato alla vendita, nel caso di acquisti ad uso proprio, o il cliente privilegiato). La società emette una fattura elettronica ed una fattura di cortesia che accompagna i beni nella quale sono indicati: i dati del soggetto acquirente; il dettaglio dei beni acquistati, del loro valore e delle rispettive aliquote Iva; la destinazione dei beni.
Queste transazioni possono essere qualificate come “commercio elettronico indiretto” e, quindi, possono beneficiare dell’esonero dall’obbligo di certificazione previsto per le vendite di beni per corrispondenza?
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 793 del 25 novembre 2021, ha ricordato che, nel commercio elettronico indiretto, la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite un vettore o uno spedizioniere. Quindi, la stipula del contratto ed il pagamento del corrispettivo avvengono on-line, ma la consegna del bene avviene fisicamente tramite mezzi ordinari.
Ai fini Iva, le transazioni che rientrano nel commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
L’esonero riguarda anche gli obblighi di memorizzazione elettronica e di invio telematico dei corrispettivi giornalieri.
Sulla base degli elementi forniti dall’istante e, in particolare, tenendo conto che, in tutte le diverse ipotesi di vendita poste in essere, il rapporto viene ad instaurarsi direttamente tra la società cedente ed un acquirente consumatore italiano, e che l’acquisto avviene on-line, utilizzando strumenti tracciabili di pagamento, mentre la consegna fisica dei beni acquistati avviene presso l’indirizzo indicato dall’acquirente ed è effettuata, normalmente, tramite un vettore, nel caso specifico si deve parlare di “commercio elettronico indiretto” e, pertanto, la società istante non è tenuta a documentare i relativi corrispettivi, né tramite fattura (fatta salva un’eventuale richiesta del cessionario in tal senso), né tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica.
E’ riconosciuta comunque la possibilità di procedere volontariamente alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi o all’emissione della fattura. Qualora ciò non venga fatto, si dovrà procedere all’annotazione dei corrispettivi nel registro Iva.