Per beneficiare dell’agevolazione volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende, è necessario che l’operazione permetta di acquisire la maggioranza del pacchetto azionario nella donazione delle quote sociali ai familiari.
Donazione di quote societarie ai figli
Quando un soggetto dona le azioni della società ai propri figli e alla nipote in comunione indivisa, e questi già detenevano il 60% del capitale sociale prima della donazione, l’atto sconta l’imposta sulle donazioni. Infatti, l’esenzione dall’imposta di successione e donazione, prevista per i trasferimenti di aziende o quote sociali ai discendenti, non si applica se i beneficiari già esercitavano il controllo. Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 72 del 18 marzo 2024.
Caso specifico di una donazione societaria familiare
L’istante, titolare del 40% del capitale di una società, è diventato contitolare del 60% del capitale sociale insieme ai suoi due figli e alla nipote nel 2017, a seguito della successione del coniuge. L’istante intende donare ai figli e alla nipote sia la quota indivisa del 20% detenuta per successione, sia il 40% detenuto a titolo personale, attribuendo loro l’intera proprietà della società.
Ha chiesto se questa donazione possa beneficiare dell’esenzione impositiva prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del Tus (Dlgs n. 346/1990) per i trasferimenti societari ai familiari. Nello specifico, l’istante vuole sapere se la donazione contestuale e in comproprietà della quota esclusiva del 40% e della quota indivisa del 20% rientri nella disposizione agevolativa.
Risposta dell’Agenzia dell’imponibile sulla donazione societaria
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 3, comma 4-ter, del Tus esenta dall’imposta di successione e donazione i trasferimenti di aziende o quote sociali ai discendenti o al coniuge, purché consentano di acquisire o integrare il controllo della società. Per ottenere l’agevolazione, i beneficiari devono continuare l’attività d’impresa o mantenere il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.
Nel caso in esame, l’Agenzia sottolinea che la comunione ereditaria formata dall’istante e dai suoi familiari già detiene il controllo della società, possedendo il 60% del capitale sociale. Pertanto, i beneficiari della donazione già possiedono il controllo e la donazione non integra o acquisisce il controllo necessario per l’agevolazione.
L’atto con cui l’istante donerà le azioni della società ai due figli e alla nipote non potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per i trasferimenti che favoriscono il passaggio generazionale, poiché il controllo societario esisteva già prima della donazione. Di conseguenza, l’operazione sarà soggetta all’ordinaria imposta sulle donazioni.