Per ricoprire il ruolo di rappresentante fiscale, è necessario fornire una garanzia adeguata per un periodo minimo di 48 mesi. L’importo di tale garanzia varia in base al numero di soggetti rappresentati.
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 9 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297/2024, sono stati stabiliti i requisiti per l’esercizio delle funzioni di rappresentante fiscale, in linea con le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 13/2024. Quest’ultimo prevede specifici criteri e garanzie da fornire, come cauzioni in titoli di Stato, fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie, per garantire l’idoneità dei candidati.
Requisiti soggettivi
Secondo l’articolo 1 del decreto, possono accedere al ruolo solo coloro che rispettano requisiti morali e professionali, come previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto MEF n. 164/1999. Tra questi:
- Assenza di condanne, anche non definitive, per reati finanziari.
- Nessun procedimento penale pendente per reati di natura fiscale.
- Nessuna violazione grave e reiterata delle normative tributarie e contributive.
- Incompatibilità con le condizioni elencate nella legge 19 marzo 1990, n. 55.
Questi requisiti devono essere attestati mediante dichiarazione da presentare alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente, in base al domicilio fiscale del richiedente.
Obbligo di garanzia
La garanzia necessaria per assumere il ruolo può essere prestata tramite:
- Cauzione in titoli di Stato.
- Fideiussione bancaria.
- Polizza fideiussoria, rilasciata in favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente.
Gli importi della garanzia sono così modulati:
- 30.000 euro per rappresentare da 2 a 9 soggetti.
- 100.000 euro per rappresentare da 10 a 50 soggetti.
- 300.000 euro per rappresentare da 51 a 100 soggetti.
- 1 milione di euro per rappresentare da 101 a 1.000 soggetti.
- 2 milioni di euro per rappresentare oltre 1.000 soggetti.
Nel caso di una singola rappresentanza, è sufficiente una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti.
La garanzia deve essere valida per almeno 48 mesi dalla data di assunzione del ruolo.
Disposizioni operative e regime transitorio
Le modalità di accesso al ruolo, le procedure per il rilascio delle garanzie e le regole transitorie saranno specificate con un provvedimento di prossima emanazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per chi già opera come rappresentante fiscale alla data di pubblicazione del provvedimento, è previsto un termine di 60 giorni per dimostrare i requisiti soggettivi e fornire la garanzia richiesta. In caso contrario, verrà avviata la procedura per la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.