Per aderire all’istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il pagamento della sanzione entro il 31 maggio 2024. La sanzione è pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi.
Modifiche normative sul ravvedimento speciale
La circolare n. 11/E del 15 maggio 2024 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di applicazione delle recenti modifiche normative in materia di ravvedimento speciale. Nel documento, vengono fornite istruzioni operative su alcune disposizioni del decreto Milleproroghe (decreto legge n. 215/2023) e del Dl n. 39/2024 (attualmente in corso di conversione).
L’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe, modificato dall’articolo 7, comma 6, del Dl n. 39/2024, estende l’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni relative alle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, incentivando così l’adempimento spontaneo.
Modalità di pagamento della sanzione
L’adesione si completa con il versamento della sanzione entro il 31 maggio 2024, in un’unica soluzione o con il pagamento della prima rata, e con la rimozione delle irregolarità o omissioni da sanare entro lo stesso termine. Se si sceglie il pagamento rateale, le tre rate successive devono essere versate entro il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre, con un interesse del 2% annuo.
La circolare chiarisce anche le disposizioni dell’articolo 7, comma 7, del Dl n. 39/2024, che riapre i termini per aderire al ravvedimento speciale per le violazioni delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti, per coloro che non hanno completato la regolarizzazione entro il 30 settembre 2023 (data originaria prevista dalla legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 174-178).
Chi può riceve la riapertura dei termini per la regolarizzazione
In questo caso, la nuova regolarizzazione richiede la rimozione delle irregolarità o omissioni e il versamento delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2024. Alternativamente, è possibile pagare un importo pari a cinque delle otto rate previste dalla legge di bilancio 2023 entro lo stesso termine. Le rimanenti tre rate, con interessi del 2% annuo a partire dal 1° giugno 2024, devono essere pagate entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate specifica che possono usufruire della riapertura dei termini coloro che:
- Non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione precedentemente.
- Si sono occupati di effettuare la regolarizzazione solo per alcune violazioni entro il 30 settembre 2023 e ora vogliono sanare ulteriori violazioni.
- Hanno perfezionato la regolarizzazione per alcune annualità entro il 30 settembre 2023 e ora vogliono sanare violazioni di annualità precedentemente non regolarizzate.
- Hanno perfezionato la regolarizzazione per alcune violazioni entro il 30 settembre 2023, ma sono decaduti dal beneficio della rateazione e vogliono sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate.
La circolare fornisce indicazioni sulle modalità di calcolo delle somme dovute.