Il reddito escluso dalla tassazione Irpef, previsto dalle normative a favore di docenti e ricercatori che rientrano in Italia, non deve essere considerato nel calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia.
Caso specifico di una ricercatrice straniera
Un esempio concreto riguarda una ricercatrice che nel 2022 si è trasferita in Italia dopo aver lavorato all’estero presso il Consiglio nazionale delle ricerche. Beneficiando delle agevolazioni fiscali per docenti e ricercatori, la professionista si chiede se possa essere considerata a carico del coniuge. La risposta dipende dalla parte residua del suo reddito effettivamente soggetta a tassazione: se questa è inferiore a 2.840,51 euro, il coniuge potrà usufruire delle detrazioni fiscali previste. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito questo aspetto con la risposta n. 67/2025.
Reddito agevolato per i ricercatori non incluso nel calcolo del reddito
La contribuente, che ha usufruito dell’agevolazione fiscale per docenti con esperienza all’estero (articolo 44 del Dl n. 78/2010), ha chiesto conferma sul fatto che la quota esentata dall’Irpef non debba essere considerata nel calcolo del reddito complessivo ai fini delle detrazioni per familiari a carico, come stabilito dall’articolo 12 del Tuir.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il regime fiscale agevolato per docenti e ricercatori prevede l’esclusione del 90% del reddito da lavoro dipendente o autonomo. Per chi è in possesso di un titolo di studio universitario e ha svolto documentate attività di docenza o ricerca all’estero per almeno due anni e ha successivamente trasferito la propria residenza fiscale in Italia.
Detrazioni familiari a carico e reddito agevolato
In tema di detrazioni per familiari a carico, l’articolo 12, comma 2 del Tuir stabilisce che le detrazioni spettano solo se il reddito complessivo del familiare. Considerando anche particolari tipologie di redditi come quelli corrisposti da organismi internazionali o enti religiosi, non supera 2.840,51 euro (elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni).
A differenza di altri regimi fiscali agevolati, come il regime forfetario o la cedolare secca, per i quali la normativa specifica la rilevanza del reddito ai fini delle detrazioni, l’agevolazione per i ricercatori non prevede un simile riferimento.
Reddito agevolato non concorre ai fini fiscali
Pertanto, l’Agenzia conferma che la quota di reddito esente non concorre al reddito complessivo ai fini fiscali. Di conseguenza, poiché la parte imponibile del reddito della ricercatrice è inferiore al limite di 2.840,51 euro, la stessa potrà essere considerata a carico del coniuge, che potrà quindi beneficiare delle detrazioni previste dall’articolo 12 del Tuir.