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21 Gennaio 2017

Regime forfetario: istituiti i codici tributo per i versamenti da controllo automatizzato

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L’Agenzia delle Entrate ha istituto i codici tributo che devono essere utilizzati dai soggetti che applicano il regime fiscale forfetario per il versamento delle somme dovute a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità da controllo automatizzato ex articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.

Si tratta del:

  • codice tributo “901C” per il versamento degli interessi sull’acconto prima rata, sull’acconto seconda rata e sull’acconto in unica soluzione dell’imposta sostitutiva sul regime forfetario;
  • codice tributo “902C” per il versamento delle sanzioni dovute sull’acconto prima rata, sull’acconto seconda rata e sull’acconto in unica soluzione dell’imposta sostitutiva sul regime forfetario;
  • codice tributo “903C” per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sul regime forfetario;
  • codice tributo “904C” per il versamento degli interessi sul saldo dell’imposta sostitutiva sul regime forfetario;
  • codice tributo “905C” per il versamento delle sanzioni sul saldo dell’imposta sostitutiva sul regime forfetario.

Tali codici tributo sono stati istituiti con la Risoluzione n. 122 del 27 dicembre 2016. Nella Risoluzione medesima, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i nuovi codici tributo devono essere utilizzati nell’eventualità in cui i contribuenti intendano versare soltanto una parte degli importi complessivamente richiesti nelle comunicazioni di irregolarità.

I codici andranno inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna degli “importi a debito versati”. Dovranno, inoltre, essere riportati negli appositi campi del modello F24 il codice atto e l’anno di riferimento, reperibili dal contribuente nella comunicazione ricevuta.

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