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29 Ottobre 2021
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Registratore Telematico abbinato ad una partita Iva errata: si applica comunque la sanzione.

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Nuovo quesito per l’Agenzia delle Entrate. Il tema è la certificazione dei corrispettivi attraverso i nuovi Registratori Telematici e l’applicazione delle sanzioni in caso di irregolarità.

L’istante svolge l’attività di parrucchiera e si avvale del regime contabile forfetario. Alla fine del 2019 ha fatto installare un Registratore Telematico per poter effettuare la certificazione dei corrispettivi percepiti tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico.

Il tecnico che ha installato il Registratore ha, però, abbinato ad esso la partita Iva di un’altra attività. Dal momento che l’istante non era tenuta alle registrazioni contabili e che ha dovuto sospendere l’attività per lunghi periodi nel corso del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, non si è accorta subito dell’errore. Si è accorta di tale errore commesso dal tecnico soltanto al momento della preparazione della documentazione per la dichiarazione dei redditi. La ditta installatrice è, quindi, intervenuta e dal 13 aprile 2021 è iniziata la trasmissione corretta dei corrispettivi.

L’istante ha anche spiegato che ha contattato l’altra attività alla quale erano stati abbinati i corrispettivi che, tra l’altro, non si era accorta di nulla in quanto non era tenuta alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Dalla sezione “Fatture e Corrispettivi” intestata a quest’ultima attività risultavano tutti i corrispettivi di competenza dell’istante per l’anno 2020 e per parte dell’anno 2021, fino a quando era intervenuto il tecnico a correggere l’errore. L’attività ai quali erano stati intestati erroneamente i corrispettivi ha, altresì, provveduto a segnalare nella sua pagina “Fatture e Corrispettivi” l’invio non dovuto per errato abbinamento del Registratore di cassa e ad indicare la partita Iva alla quale, invece, avrebbero dovuto essere abbinati i corrispettivi.

L’istante ritiene di aver operato correttamente. La sua situazione non rispecchierebbe quanto previsto dalle disposizioni che sanzionano chi non ottempera agli obblighi di documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad Iva. Secondo l’istante, non le dovrebbe essere applicata neanche la sanzione, in vigore dal 1° gennaio 2021, prevista in caso di violazioni della disciplina della trasmissione telematica dei corrispettivi. Nel caso descritto nell’istanza di interpello, infatti, i corrispettivi sono stati tempestivamente memorizzati e trasmessi ed i dati contenuti nella memorizzazione e trasmissione sarebbero completi e veritieri.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 737 del 19 ottobre 2021, ha richiamato i chiarimenti già forniti in precedenza riguardo alle regole in tema di certificazione dei corrispettivi e riguardo al relativo sistema sanzionatorio.

Con riferimento al caso dell’istante, ha evidenziato che la stessa ha utilizzato per oltre un anno un registratore telematico che effettuava memorizzazioni e trasmissioni di dati non corretti, in quanto associati ad una partita Iva errata, senza vigilare in alcun modo sugli invii che venivano effettuati e sul funzionamento dell’apparecchiatura.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, rilevato che, in fase di attivazione, il tecnico abilitato è tenuto a inserire nel Registratore Telematico i propri dati identificativi e quelli dell’esercente. Quindi, viene dato l’input al Registratore Telematico di trasmettere la richiesta di attivazione al sistema dell’Agenzia delle Entrate. La fase di attivazione si conclude con la produzione di un QRCODE che viene messo a disposizione dell’esercente attraverso il sito web dell’Agenzia delle Entrate. Questo QRCODE deve essere apposto sul Registratore Telematico, in un posto visibile ai clienti, e contiene l’indirizzamento ad una pagina web del sito dell’Agenzia delle Entrate sulla quale è possibile verificare i dati identificativi del Registratore Telematico (ossia il marchio del fabbricante, la denominazione commerciale del modello, il numero di matricola, gli estremi del provvedimento di approvazione, i dati relativi alla verificazione periodica) ed i dati identificativi dell’esercente.

Pertanto, il vizio che l’istante ha scoperto nel 2021 avrebbe potuto agevolmente essere riscontrato già molto tempo prima, anche solo verificando il QRCODE al momento dell’attivazione del Registratore Telematico.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che alla mancata / errata memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi segue l’applicazione della sanzione del 90 % dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato e non trasmesso con un importo minimo di 500 Euro per ciascuna operazione. Dal momento che non è ancora intervenuta alcuna formale contestazione delle violazioni, sarà possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

In assenza di ravvedimento, gli Uffici competenti, accertata la buona fede della contribuente, potranno valutare la presenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell’effettiva gravità della condotta posta in essere.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che restano impregiudicati i rapporti di tipo civilistico esistenti tra la contribuente istante ed il soggetto che ha installato il Registratore Telematico e che nella dichiarazione dei redditi relativi al 2020 dovranno essere presi in considerazione tutti i corrispettivi memorizzati dal Registratore Telematico per tale annualità.

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