Con la Risoluzione n. 73 del 19 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione di atti privati.
Si tratta, in particolare, dei codici relativi al pagamento dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale e delle relative sanzioni dovute in caso di ravvedimento.
In precedenza erano stati già istituiti i codici tributo per il versamento con modello F24 dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.
I codici tributo istituiti sono:
- il codice “1555” per il versamento dell’imposta ipotecaria in caso di registrazione di atti privati;
- il codice “1556” per il versamento dell’imposta catastale in caso di registrazione di atti privati;
- il codice “1557” per il versamento delle sanzioni per ravvedimento relative al mancato pagamento di imposte ipotecarie e catastali sempre in relazione alla registrazione di atti privati.
I codici in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto.
Inoltre, con la medesima Risoluzione, sono stati ridenominati dei codici tributo già esistenti così da consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate sempre in relazione alla registrazione degli atti privati. Si tratta dei codici tributo:
- “A140” ridenominato: “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI. Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A141” ridenominato: “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI. Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A149” ridenominato: “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI. Sanzione Imposte catastali e ipotecarie – somme liquidate dall’ufficio”.
I codici in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” dei dati presenti nell’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate.
E’ stato, infine, precisato che l’importo dovuto per le spese di notifica per questi avvisi di liquidazione ricevuti dai contribuenti potrà essere versato indicando il codice tributo già esistente “9400” riguardante, appunto, le spese di notifica per gli atti impositivi.