Imposta di bollo per i libri e registri contabili tenuti con sistemi informatici. Come deve essere assolta?
La società istante ha posto tale quesito, facendo presente che il Decreto Legge n. 34 del 2019 ha esteso a tutti i libri e registri contabili tenuti in formato elettronico la deroga dell’obbligo di stampa che, in precedenza, era prevista soltanto per alcuni registri Iva.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 346 del 17 maggio 2021, ha ricordato che, in linea generale, è dovuta l’imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili previste dal’articolo 2214 del Codice Civile.
Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che occorre distinguere se tali registri contabili ed i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo oppure siano tenuti esclusivamente in modalità informatica.
Nel primo caso, l’imposta è dovuta nella misura di 16,00 Euro ogni 100 pagine o frazione di pagine o di 32,00 Euro se non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione dei registri, prima che il registro sia utilizzato, ossia prima che venga effettuata la prima annotazione sulla prima pagina del registro o su un nuovo blocco di pagine. L’imposta di bollo potrà essere assolta mediante il pagamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia apposito contrassegno telematico, oppure mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23.
Se, invece, i registri contabili ed i libri sociali sono tenuti in modalità informatica, come nel caso descritto nell’istanza di interpello, bisogna fare riferimento al Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014 in materia di modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diverse tipologie di supporto. L’articolo 6 di tale Decreto Ministeriale ha previsto nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.
In particolare, in base a tale disposizione, l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è assolta mediante versamento con modello F24 in modalità esclusivamente telematica. Deve essere inserito il codice tributo “2501” denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del Decreto del 17 giugno 2014”.
Inoltre, il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Infine, l’imposta di bollo sui libri e registri indicati all’articolo 16 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha espresso chiaramente la necessità di fare riferimento all’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014 per determinare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo in relazione ai registri e libri contabili tenuti in modalità informatica.