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21 Luglio 2023
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Registro dei pegni non possessori, modalità di pagamento dei tributi e diritti dovuti

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26 del 14 giugno 2023, fornisce le istruzioni e introduce nuovi codici tributo per il pagamento, tramite il modello F24, dei diritti dovuti per l’iscrizione, la consultazione, la modifica, il rinnovo o la cancellazione presso il registro dei pegni non possessori. Inoltre, vengono definite le procedure per il versamento delle imposte e degli eventuali interessi e sanzioni correlati alla registrazione di tali atti.

Il pegno mobiliare non possessorio, come figura introdotta nel nostro ordinamento, permette la costituzione di garanzia per i crediti relativi all’attività aziendale. Questa costituzione avviene mediante l’iscrizione presso il registro dei pegni non possessori, istituito presso l’Agenzia delle Entrate, che assicura la validità e l’opponibilità del pegno nei confronti dei terzi e durante procedure esecutive e concorsuali.

Per effettuare l’iscrizione, la consultazione, la modifica, il rinnovo o la cancellazione presso il registro, così come previsto dal decreto MEF n. 114/2021, è necessario eseguire queste operazioni attraverso atto pubblico, scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, contratto o provvedimento dell’autorità giudiziaria. Inoltre, il regolamento stabilisce i diritti dovuti per la gestione del registro.

La risoluzione del 5 aprile del medesimo anno ha poi stabilito che i tributi e i diritti menzionati devono essere versati tramite addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate (si veda l’articolo “Pegno mobiliare non possessorio: le regole per versare tributi e diritti”).

Codice tributo per effettuare attività presso il registro pegni non possessori

In questa sede, la risoluzione attuale fornisce istruzioni per sanare i versamenti insufficienti o mancati addebiti relativi ai diritti e tributi dovuti. Queste irregolarità possono essere corrette mediante il pagamento dei debiti tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti precedentemente dalle risoluzioni n. 9/2020 (per gli atti privati) e n. 76/2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).

Inoltre, per consentire il versamento dei diritti di certificazione tramite modello F24, è stato creato il codice tributo “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione”.

I codici tributo menzionati trovano posto nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente accanto alle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. È importante specificare nell’apposito campo “anno di riferimento” l’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

I codici tributo stabiliti dalle risoluzioni n. 9/2020 e n. 76/2020 dovranno essere utilizzati anche per i versamenti dovuti a seguito di avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, per consentire il versamento tramite modello F24 dei diritti di certificazione. La risoluzione odierna introduce il codice tributo “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione – somme liquidate dall’ufficio”.

Nel modello F24, i codici dovranno essere indicati nella sezione “Erario”, esclusivamente accanto alle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Inoltre, nei campi appositi denominati, sarà necessario riportare il “codice ufficio”, il “codice atto” e l'”anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), come indicati nell’atto emesso dall’ufficio.

Infine, la risoluzione specifica che le spese di notifica relative agli avvisi menzionati saranno versate mediante il codice tributo già esistente “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

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