Con la Risoluzione n. 27 del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei lavoratori e di rinnovo temporaneo del permesso di soggiorno introdotte con il “Decreto Rilancio”.
Ricordiamo che nel “Decreto Rilancio” è previsto (articolo 103) che i datori di lavoro possano presentare istanza per concludere un regolare contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, ancora in corso, con cittadini italiani o stranieri.
Inoltre, secondo quanto stabilito al secondo comma del medesimo articolo 103, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono presentare istanza per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido soltanto nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza.
E’ previsto in entrambe le ipotesi il pagamento di un contributo forfettario. In particolare, il datore di lavoro che presenta l’istanza di regolarizzazione dovrà versare un contributo di 500 Euro per ciascun lavoratore, ed il cittadino straniero che presenta l’istanza di permesso di soggiorno temporaneo dovrà versare un contributo forfettario di 130 Euro.
Per consentire il versamento di tali contributi forfettari sono, quindi, istituiti:
- il codice tributo “REDT” per il contributo forfettario dovuto dai datori di lavoro;
- il codice tributo “RECT” per il contributo forfettario dovuto dai cittadini stranieri.
Inoltre, è precisato che, nella sezione “CONTRIBUENTE”, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del datore di lavoro o del cittadino straniero che hanno presentato l’istanza.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti relativi al contributo forfettario dovuto per la regolarizzazione da parte dei datori di lavoro, il codice fiscale del lavoratore o, in mancanza, il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso; nel campo “codice”, i codici tributo istituiti con la Risoluzione; nel campo “anno di riferimento”, l’anno “2020”; nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto.