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8 Aprile 2022
4 Minuti di lettura

Riammissione dei decaduti dalla rottamazione: i chiarimenti sulle novità.

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Il 29 marzo 2022, sono state pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione le risposte alle domande più frequenti sulle novità introdotte dalla Legge di conversione del Decreto “Sostegni-ter”, ossia dalla Legge n. 25 del 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2022.

Secondo quanto precisato in tale sede, la Legge di conversione del Decreto “Sostegni-ter” ha previsto la riammissione dei contribuenti decaduti dalla “Rottamazione-ter” e dal piano “Saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali, per il mancato o parziale pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021. Con la riammissione alla definizione agevolata, sono state fissate nuove date di scadenza per il pagamento delle rate.

Per quanto riguarda le rate in scadenza nel 2022, inoltre, è stato previsto che il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della definizione agevolata se è effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

I nuovi termini per le rate non versate nel 2020 e nel 2021 sono il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020, ed il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nel 2021. Saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati nei cinque giorni successivi alle nuove date di scadenza. Quindi, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro il 9 maggio 2022, per le rate in scadenza nel 2020, entro l’8 agosto 2022, per le rate in scadenza nel 2021, ed entro il 5 dicembre 2022, per le rate in scadenza nel 2022.

Per i pagamenti, potranno essere utilizzati gli stessi bollettini già inviati dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, anche se il versamento viene effettuato prendendo come riferimento delle date di scadenza differenti rispetto a quelle originarie. Sarà, inoltre, possibile scaricare direttamente i moduli di pagamento dalla propria area riservata, così come sarà possibile richiedere una copia dei bollettini da utilizzare per il pagamento compilando un apposito modulo disponibile nell’area pubblica del portale.

Se il pagamento venisse effettuato oltre le nuove scadenze o venisse effettuato solo parzialmente, la definizione agevolata non si perfezionerà e le somme versate verranno considerate a titolo di acconto delle somme dovute.

La riammissione alla definizione agevolata prevista con questo nuovo intervento normativo avrà anche effetto sulle procedure esecutive avviate prima dell’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto “Sostegni-ter”. In virtù di tale Legge, infatti, saranno estinte le procedure esecutive avviate a seguito del mancato, parziale o tardivo pagamento delle rate dei piani di definizione agevolata in scadenza nel 2020 e nel 2021 entro i precedenti termini.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha, altresì, precisato che coloro che sono decaduti dal beneficio della definizione agevolata per il mancato o insufficiente o tardivo pagamento delle rate scadute nel 2019 possono, invece, richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 34 del 2020 (“Decreto Rilancio”). La stessa possibilità è stata riconosciuta anche dal “Decreto Ristori” del 2020 per i debiti oggetto della “prima Rottamazione” e della “Rottamazione-bis” per i quali è intervenuta decadenza dalle agevolazioni a seguito di mancato pagamento delle rate.

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