L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito alle condizioni per fruire del beneficio della riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’accertamento sia in materia di imposte sui redditi, che in materia di Iva, previsto dal Decreto Legislativo n. 127 del 2015.
L’istante ha rappresentato di avere esclusivamente clienti privati. La vendita avviene direttamente o on-line, anche tramite un terzo intermediario. Gli acquisti vengono effettuati direttamente presso il fornitore, con pagamenti tramite bonifico bancario, o tramite il medesimo terzo intermediario, da fornitore italiano o intracomunitario, con pagamento tramite addebito su carta di credito aziendale.
La vendita diretta o tramite il sito dell’istante viene documentata con emissione di fatture ed il pagamento da parte dei clienti avviene tramite bonifico bancario o carta di credito.
La vendita tramite il terzo intermediario avviene con un meccanismo più articolato: il cliente acquista sul sito web del terzo, pagando con carta di credito il prezzo indicato; il terzo trattiene una commissione per il servizio di intermediazione; viene accreditato sul conto corrente dell’istante un importo netto dato dalla differenza tra il prezzo pagato dal cliente e la commissione trattenuta per l’attività di intermediazione. La vendita, in questo caso, non è documentata, in quanto operazione non soggetta né all’obbligo di emissione di fattura (rientra nella categoria delle cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto per corrispondenza), né all’obbligo di certificazione fiscale a mezzo scontrino o ricevuta fiscale (facendo riferimento alla regola secondo la quale non sono soggette a tale obbligo di certificazione le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza). La prestazione di servizio resa dal terzo intermediario, avendo questi la sede in Lussemburgo, costituisce operazione intracomunitaria. Dal 1° luglio 2022, il requisito della documentazione viene correttamente integrato attraverso la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio.
Anche per le spese sostenute dall’istante, verrebbero rispettati i requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 127 del 2015 per la riduzione biennale dei termini di decadenza degli accertamenti. Infatti, per gli acquisti effettuati direttamente da fornitori italiani, l’operazione sarebbe documentata con fatturazione elettronica trasmessa tramite il Sistema di Interscambio ed il pagamento avverrebbe tramite bonifico bancario o con carta di credito aziendale (mezzi di pagamento tracciabili). Per gli acquisti tramite il terzo intermediario da fornitore italiano, l’operazione verrebbe documentata tramite fattura elettronica trasmessa dal fornitore tramite il Sistema di Interscambio ed il pagamento avverrebbe tramite carta di credito aziendale. In caso di acquisto tramite il terzo intermediario da fornitore intracomunitario, il terzo metterebbe a disposizione dell’acquirente la fattura intracomunitaria.
Il quesito posto dall’istante riguarda la possibilità di beneficiare della riduzione biennale dei termini di decadenza degli accertamenti nel caso in cui non siano documentate le operazioni in quanto sussista una condizione di esonero dalla documentazione. Se tale possibilità non è riconosciuta, cosa dovrebbe fare la società istante, nei casi di assenza di documentazione delle operazioni, per beneficiare della riduzione dei termini?
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 438 del 29 agosto 2022, ha ricordato la normativa in materia (articolo 3 del Decreto Legislativo n. 127 del 2015) secondo la quale la riduzione di due anni dei termini di decadenza degli accertamenti può trovare applicazione soltanto nel caso in cui i soggetti passivi garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati in relazione alle operazioni di ammontare superiore a 500 Euro.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, richiamato i chiarimenti già forniti in precedenza secondo i quali la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti può essere riconosciuta soltanto a coloro che documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio e/o tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. Deve comunque essere rispettata la condizione della tracciabilità dei pagamenti.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che la tracciabilità dei pagamenti è sì un requisito indispensabile, ma non è di per sé sufficiente per l’applicazione del beneficio della riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 127 del 2015. Non potranno, pertanto, beneficiare di tale agevolazione coloro che sono stati esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, a meno che non facciano fronte a tali obblighi in forma volontaria.
Con riferimento al caso rappresentato dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’istante stesso potrà documentare le cessioni effettuate ed i relativi corrispettivi incassati con fattura elettronica trasmessa tramite Sistema di Interscambio (indicando nel documento il codice fiscale del cessionario o del committente consumatore) oppure, per le operazioni di vendita per corrispondenza, tramite il meccanismo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato in proposito che l’istante, se lo riterrà più corrispondente alla propria attività, potrà utilizzare, invece del Registratore Telematico, la procedura web messa a disposizione gratuitamente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia (utilizzabile anche tramite dispositivo mobile). In questo modo, verrà ugualmente generato il documento commerciale che permette di certificare la memorizzazione e l’invio telematico dei dati.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini del beneficio della riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti, considerando sempre come presupposto indispensabile per l’applicazione di tale beneficio il rispetto della condizione della documentazione delle operazioni attive mediante fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio e/o mediante la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, non assume, invece, rilevanza la circostanza che il beneficiario dell’agevolazione riceva, con riferimento alle operazioni passive delle quali è destinatario, la documentazione cartacea.
La normativa in materia comunque prescrive la condizione della tracciabilità sia per i pagamenti ricevuti, che per i pagamenti effettuati, qualora siano di ammontare superiore a 500 Euro.