L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, che spiega come richiedere il rifiuto cessioni di credito già accettate, successive alla prima cessione o allo sconto in fattura. Viene fornito un modello specifico che, una volta firmato digitalmente o con firma autografa dal cedente e dal cessionario, può essere inviato tramite posta elettronica certificata.
La circolare risponde alle richieste di chiarimento su due casi specifici:
- Quando la cessione successiva alla prima è stata accettata per errore dal cessionario.
- Quando il cedente e il cessionario vogliono annullare la cessione già accettata sulla “Piattaforma cessione crediti”.
In entrambi i casi, cedente e cessionario devono richiedere il rifiuto della cessione del credito già accettata utilizzando il modello allegato alla circolare, firmato digitalmente o con firma autografa e inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. Se firmato autografamente, è necessario allegare una copia del documento di identità dei firmatari.
Richieste già inviate all’Agenzia con modalità diverse devono essere ripresentate seguendo queste nuove istruzioni.
Utilizzo dei crediti tracciabili e non tracciabili
La circolare specifica che:
- Per crediti tracciabili, il rifiuto può avvenire per ciascuna rata del credito, purché non sia stata ulteriormente ceduta o utilizzata in compensazione tramite modello F24.
- Per crediti non tracciabili, il cessionario deve avere un credito residuo sufficiente per la tipologia e annualità indicate, riducendo il suo plafond per l’importo corrispondente.
I crediti tracciabili sono quelli derivanti da prime cessioni e sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022. Tali crediti non possono essere parzialmente ceduti dopo la prima comunicazione, e sono identificati da un codice univoco. Questo si applica alle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, esclusi i periodi dal 9 al 13 maggio 2022 per spese del 2020 e 2021.
Il rifiuto annulla gli effetti dell’accettazione errata del credito o della cessione rifiutata. Dopo l’operazione di rifiuto, i crediti tornano disponibili per il cedente per ulteriori cessioni o per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, entro i termini di legge. Gli interessati saranno informati sull’esito e potranno verificare lo stato aggiornato sulla Piattaforma.
Comunicazione di rifiuto cessioni di credito
La circolare chiarisce che, se il cessionario intende comunicare la non utilizzabilità del credito (articolo 25, comma 1, del decreto legge n. 104/2023), deve seguire la procedura descritta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023. Questa procedura rimuove il credito dalla disponibilità del cessionario, senza restituirlo al cedente.