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31 Maggio 2024

Riforma fiscale: 2° capitolo dell’approdo al doppio binario

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Il decreto legislativo n. 13/2024, entrato in vigore il 22 febbraio 2024, istituisce il nuovo concordato preventivo biennale rivolto ai soggetti ISA e ai contribuenti del regime forfetario. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio 2024, il decreto n. 13 del 12 febbraio introduce nuove regole per l’accertamento tributario e disciplina il concordato preventivo biennale. Analizzando le novità in questo secondo approfondimento, esploriamo il funzionamento del concordato, un meccanismo innovativo per semplificare gli adempimenti fiscali e promuovere la compliance spontanea dei contribuenti di piccole dimensioni, sfruttando tecnologia e dati fiscali. Le regole del concordato sono applicabili dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023.

Articolo 6 – Finalità

Il decreto mira a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e incentivare la compliance fiscale, permettendo ai piccoli contribuenti con reddito di impresa e lavoro autonomo di accedere a un concordato preventivo biennale.

Articolo 7 – Ambito di applicazione

L’Agenzia delle Entrate propone la definizione biennale del reddito d’impresa o professionale e del valore della produzione netta per le imposte sui redditi e l’Irap. Per i contribuenti forfetari, nel 2024 il concordato è sperimentale e limitato a un anno.

Articolo 8 – Procedure informatiche

L’Agenzia delle Entrate deve fornire, entro il 1° aprile di ogni anno, programmi informatici per acquisire i dati necessari per la proposta di concordato.

Articolo 9 – Elaborazione e adesione

La proposta di concordato, elaborata dall’Agenzia delle Entrate in base ai dati dichiarati, rispetta la capacità contributiva del contribuente. L’adesione deve avvenire entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap, fissato al 30 giugno per le persone fisiche.

Articolo 10 – Concordato e ISA

I contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e non hanno debiti tributari superiori a 5mila euro, tranne quelli sospesi o rateizzati, possono accedere al concordato.

Articolo 11 – Cause di esclusione

Non possono aderire i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti o che sono stati condannati per reati fiscali.

Articolo 12 – Effetti dell’accettazione

L’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap. L’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme non versate.

Articolo 13 – Adempimenti

Durante il periodo del concordato, i contribuenti devono rispettare gli obblighi contabili e dichiarativi ordinari.

Articolo 14 – Rinnovo

Al termine del biennio, se permangono i requisiti, l’Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato per il biennio successivo.

Articolo 15 – Reddito di lavoro autonomo

Il reddito di lavoro autonomo per il concordato è determinato sottraendo le spese dai compensi, escludendo plusvalenze e minusvalenze di beni strumentali e redditi da partecipazioni.

Articolo 16 – Reddito d’impresa

Il reddito d’impresa per il concordato esclude plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e redditi da partecipazioni. Le perdite fiscali pregresse riducono il reddito concordato, che non può essere inferiore a 2mila euro.

Articolo 17 – Valore della produzione netta

Il valore della produzione netta per l’Irap nel concordato esclude plusvalenze e minusvalenze, con un minimo di 2mila euro.

Articolo 18 – Effetti ai fini Iva

Il concordato non influisce sull’Iva, che segue le regole ordinarie.

Articolo 19 – Rilevanza delle basi imponibili

Gli importi concordati non influenzano le imposte sui redditi, l’Irap o i contributi previdenziali obbligatori, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 20 – Determinazione degli acconti

Gli acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap sono calcolati sui redditi e sul valore della produzione netta concordati.

Articolo 21 – Cessazione del concordato

Il concordato termina se il contribuente modifica o cessa l’attività durante il biennio.

Articolo 22 – Decadenza

Il concordato cessa per attività non dichiarate, violazioni fiscali gravi, o se i dati dichiarati non corrispondono a quelli del concordato.

Articolo 23 – Concordato per regime forfetario

I contribuenti forfetari possono accedere al concordato seguendo le modalità previste.

Articolo 24 – Cause di esclusione per regime forfetario

Sono esclusi i contribuenti che hanno iniziato l’attività nell’anno precedente o che non soddisfano i requisiti ISA.

Articolo 25 – Effetti per regime forfetario

L’accettazione del concordato obbliga alla dichiarazione degli importi concordati e al versamento delle imposte dovute.

Articolo 26 – Adempimenti per regime forfetario

I contribuenti forfetari devono rispettare gli obblighi previsti per il loro regime.

Articolo 27 – Rinnovo per regime forfetario

Dopo il biennio, se non ci sono cause di esclusione, l’Agenzia formula una nuova proposta di concordato.

Articolo 28 – Reddito per regime forfetario

Il reddito per il concordato è determinato valorizzando le informazioni già disponibili e limitando nuovi oneri dichiarativi.

Articolo 29 – Effetti ai fini Iva per regime forfetario

Il concordato non influisce sull’Iva per i contribuenti forfetari.

Articolo 30 – Rilevanza delle basi imponibili per regime forfetario

I redditi concordati non influenzano le imposte sui redditi e i contributi previdenziali, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 31 – Determinazione degli acconti per regime forfetario

Gli acconti delle imposte sui redditi sono calcolati sui redditi concordati.

Articolo 32 – Cessazione per regime forfetario

Il concordato cessa se il contribuente modifica o cessa l’attività, a meno che le nuove attività rientrino negli stessi coefficienti di redditività.

Articolo 33 – Decadenza per regime forfetario

Il concordato decade per rilevanti importi non dichiarati o modifiche della dichiarazione dei redditi.

Articolo 34 – Attività di accertamento

Durante il concordato, non sono effettuati accertamenti, salvo cause di decadenza. L’Amministrazione intensifica i controlli su chi non aderisce o decade dal concordato.

Articolo 35 – Disposizioni di coordinamento

Per l’adesione al concordato biennale non si applicano alcune discipline sulle comunicazioni e adempimenti formali che precludono benefici fiscali.

Articolo 37 – Differimento dei termini di versamento

Nel primo anno, i contribuenti ISA possono versare le imposte entro il 31 luglio senza maggiorazione.

Articolo 38 – Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2023 devono essere presentate entro il 15 ottobre 2024 per le persone fisiche e soggetti equiparati, e entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per le persone giuridiche.

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