Il decreto legislativo n. 13/2024, pubblicato ufficialmente, implementa i principi e i criteri direttivi specifici in materia di procedimento accertativo, adesione e adempimento spontaneo.
Riforma fiscale: le novità
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (serie n. 43/2024) il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio, che stabilisce le nuove regole per l’accertamento tributario e il concordato preventivo biennale. Le novità entrano in vigore il 22 febbraio 2024, con alcune disposizioni che saranno pienamente operative dal 30 aprile 2024 e altre che si applicano dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2023.
Il nuovo quadro normativo attua le disposizioni dell’articolo 17 della legge n. 111/2023 (la “Delega al Governo per la riforma fiscale”), introducendo importanti novità come la semplificazione del procedimento accertativo, l’uso generalizzato del contraddittorio, la razionalizzazione delle norme relative all’analisi del rischio, il potenziamento delle tecnologie digitali e misure per incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.
Accertamento tributario dettagliato
Articolo 1: Partecipazione del contribuente e razionalizzazione del procedimento di accertamento
- Modifica del Dlgs n. 218/1997 per estendere l’adesione anche agli atti di recupero delle imposte sui redditi e dell’Iva.
- La definizione con adesione non è più possibile per l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.
- L’atto comunicato al contribuente per il contraddittorio preventivo include ora l’invito alla formulazione di osservazioni o alla presentazione di istanza per l’adesione.
- L’ufficio deve comunicare un invito a comparire nei casi di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale.
- Possibilità di aderire ai verbali di constatazione entro 30 giorni dalla consegna del verbale, con sospensione dei termini per l’accertamento fino alla comunicazione dell’adesione.
- Riduzione delle sanzioni alla metà per le adesioni e possibilità di pagamento in rate se l’importo supera 50mila euro.
- Eliminazione del riferimento all’istanza “in carta libera” per l’accertamento con adesione.
- Introduzione della proroga automatica di 120 giorni per la notificazione dell’atto impositivo quando i termini sono inferiori a 90 giorni.
Articolo 2: Razionalizzazione delle attività di analisi del rischio
- Definizione e utilizzo dell’analisi del rischio per massimizzare l’efficacia nella prevenzione e contrasto all’evasione fiscale e stimolare l’adempimento spontaneo.
- Applicazione delle attività di analisi del rischio anche alla Guardia di finanza.
- Condivisione delle informazioni tra l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza per prevenzione e contrasto all’evasione fiscale.
Articolo 3: Cooperazione tra amministrazioni nazionali ed estere
- Scambio di informazioni con autorità fiscali di altri Stati membri dell’UE e giurisdizioni terze.
- Utilizzo di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata per minimizzare l’impatto sui contribuenti.
- Possibilità di controlli simultanei e verifiche congiunte con altre amministrazioni fiscali.
Articolo 4: Prevenzione e contrasto dell’evasione Iva
- Requisiti di onorabilità per il rappresentante fiscale, con eventuale rilascio di garanzia idonea.
- Inserimento nella banca dati dei soggetti passivi Iva previa garanzia per soggetti non residenti che adempiono tramite rappresentante fiscale.
- Sanzioni amministrative per il rappresentante fiscale inadempiente.
Articolo 5: Revisione dei termini di prescrizione e decadenza per l’imposta sui premi di assicurazione
- Denunce valide se presentate entro 90 giorni dal termine annuale.
- Prescrizione dell’azione dello Stato per il recupero delle imposte entro cinque anni per denunce infedeli e sette anni per denunce omesse.
- Nuove regole di decadenza per dichiarazioni presentate dal periodo di imposta 2024.
Questo decreto rappresenta un significativo avanzamento nella modernizzazione e semplificazione del sistema fiscale italiano, introducendo meccanismi per una maggiore trasparenza e collaborazione tra contribuenti e amministrazioni.