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2 Febbraio 2024
6 Minuti di lettura

Nuova soglia d’ingresso per il regime di adempimento collaborativo

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In data 4 gennaio 2024, sono state definite le nuove disposizioni per il potenziamento del regime di adempimento collaborativo. Aggiornato ad una soglia di ingresso ridotta a 750 milioni di euro. Questo nuovo approccio mira a favorire il dialogo tra l’Agenzia delle Entrate e le imprese. Soprattutto quest’ultime al fine di prevenire e risolvere in anticipo eventuali controversie fiscali.

Il Decreto Legislativo n. 221/2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 il 3 gennaio 2024 e in vigore dal 18 gennaio. Ha introdotto misure per rafforzare il regime di adempimento collaborativo, fornendo importanti benefici sia alle imprese che all’erario. Iniziato come progetto pilota nel 2013 e successivamente definito dal Dlgs n. 128/2015, l’adempimento collaborativo mira a instaurare un rapporto di fiducia tra il contribuente e l’Amministrazione, prevenendo situazioni di rischio fiscale attraverso il dialogo.

Riforma per adempimento collaborativo

Le società che hanno aderito a questo regime hanno goduto di un dialogo costruttivo con l’amministrazione fiscale. La riforma ora prevede ulteriori miglioramenti per rendere il regime accessibile a un numero più ampio di contribuenti. Assicurando tempi di risposta più rapidi e forme di dialogo più efficienti.

Tra le novità introdotte, si prevede che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework), come indicato dall’articolo 4 del Dlgs n. 128/2015, debba essere certificato da professionisti indipendenti iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Tale certificazione, in conformità ai principi contabili, semplificherà il controllo da parte delle Entrate.

Contraddittorio: nuovo elemento nell’adempimento collaborativo

Un nuovo elemento è il contraddittorio, nel quale il contribuente in adempimento collaborativo viene coinvolto prima della notifica di risposte sfavorevoli o di eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione, al fine di spiegare la propria posizione.

Inoltre, la riforma riduce la soglia del fatturato annuo richiesta per l’ingresso al regime, passando da un miliardo nel 2023 a 750 milioni dal 2024, a 500 milioni dal 2026 e ulteriormente a 100 milioni a partire dal 2028. Nel caso di gruppo, la soglia deve essere raggiunta da una sola società aderente alla tassazione di gruppo, non più da tutte le società appartenenti al consolidato fiscale.

Il contribuente che risponde all’istanza di interpello nuovi investimenti (articolo 2, Dlgs n. 147/2015) può aderire al regime indipendentemente dal volume di affari, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti normativi.

Inoltre, quando il contribuente adotta una condotta con un rischio fiscale non significativo, le sanzioni sono dimezzate e non possono superare il minimo previsto. Con la riforma, non sono punibili le condotte di dichiarazione infedele dipendenti da rischi fiscali comunicati tempestivamente all’Agenzia con interpello prima della presentazione delle dichiarazioni o delle relative scadenze fiscali.

Per aderire al regime, è necessario presentare domanda in via telematica attraverso l’apposito modello disponibile sul sito delle Entrate. L’Agenzia comunicherà l’ammissione entro centoventi giorni. Inoltre il regime si applicherà al periodo d’imposta in cui è stata presentata la richiesta di adesione, tacitamente rinnovandosi se non comunicata esplicitamente la volontà di uscire dal regime di adempimento collaborativo.

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