All’interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici tributo per agevolare la restituzione volontaria. Tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi non dovuti erogati. Soprattutto in caso di interventi edilizi agevolati, a individui con reddito limitato, per consentire loro di adempiere agli obblighi relativi al Superbonus.
In questo contesto, nell’atto di prassi, l’Agenzia richiama l’articolo 9, comma 3, del decreto “Aiuti-quater”. In base al quale è prevista la concessione di contributi non rimborsabili per coloro che eseguono interventi soggetti al Superbonus (articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, Dl n. 34/2020), e che si trovano in particolari situazioni reddituali. L’Agenzia sottolinea inoltre che, come stabilito dal legislatore, con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione dell’aiuto. Mentre con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre scorso sono state stabilite le informazioni richieste. Le modalità e i tempi di presentazione delle richieste per ottenere il contributo non dovuto. In quest’ultimo documento, l’Agenzia ha specificato che:
Come gestire i rimborsi impropri con dichiarazione F24
“le somme dovute per restituire il contributo, nel caso in cui sia stato riconosciuto, anche parzialmente, un contributo non dovuto, insieme agli interessi e alle sanzioni, devono essere versate nel bilancio dello Stato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, escludendo la possibilità di compensazione; il soggetto che ha ricevuto, anche parzialmente, un contributo non dovuto può regolarizzare la situazione restituendo spontaneamente il contributo e gli interessi correlati,…, e pagando le relative sanzioni applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472”, facendo uso dell’istituto del ravvedimento operoso.
Pertanto, per effettuare spontaneamente la restituzione del denaro indebitamente ricevuto, insieme agli interessi e alla sanzione, il contribuente dovrà indicare, nella colonna “importi a debito versati” del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), i seguenti codici:
Codici di regolazione rimborsi superbonus
“8158” per il capitale “8159” per gli interessi “8160” per la sanzione.
Questi codici saranno accettati nelle sezioni “Contribuente” e “Erario ed altro” del modello. Nella sezione “Contribuente”, il contribuente dovrà inserire il proprio codice fiscale e i dati anagrafici. Nella sezione “Erario ed altro”, dovrà specificare:
“tipo”, con la lettera “R” “elementi identificativi”, senza alcun valore “codice”, uno dei nuovi codici tributo appena creati “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato concesso il contributo, nel formato “AAAA” “importi a debito versati”, l’importo del contributo non dovuto da restituire, o l’ammontare della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo selezionato.
Inoltre, oggi, con un’altra risoluzione, la n. 8/2024, l’Agenzia ha eliminato immediatamente le causali contributo “AC – CC Artigiani – Commercianti Condoni/Bonus Sanzioni”, su richiesta dell’Inps.