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17 Luglio 2020

Sanificazione dei luoghi di lavoro ed acquisto di dispositivi di protezione: tutti i chiarimenti sui crediti d’imposta

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Ancora indicazioni importanti sui crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione previsti dal “Decreto Rilancio”. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, fornito chiarimenti di tipo interpretativo ed operativo nella Circolare n. 20 del 10 luglio 2020.

Riguardo al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, questo è stato introdotto all’articolo 120 del Decreto Legge n. 34 del 2020 ed è riconosciuto per le spese sostenute per interventi necessari ai fini del rispetto delle prescrizioni sanitarie e dell’adozione delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus.

Un primo paragrafo della Circolare è destinato alla questione dell’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta. Il credito d’imposta riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico che svolgono le attività indicate in un allegato al Decreto Legge, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Non rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e che, quindi, conseguono da tali attività dei redditi diversi.

Rientrano, invece, nell’ambito soggettivo di applicazione i soggetti in regime forfetario, quelli in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e le imprese agricole, sia che determinino il reddito su base catastale, sia che producano reddito d’impresa.

Le attività ammissibili sono individuate in base alla classificazione ATECO 2007. Vi rientrano, ad esempio, gli alberghi, i ristoranti, le pasticcerie e gelaterie, i bar, le agenzie di viaggio ed i tour operator, le biblioteche ed i musei, gli stabilimenti termali.

Rispetto alle associazioni ed agli altri enti privati, il beneficio è esteso agli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa. Possono, inoltre, beneficiare dell’agevolazione anche quando non esercitano una delle attività individuate nell’allegato al Decreto Legge aperte al pubblico.

Nella Circolare, vengono, poi, trattate le questioni relative all’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta. Tale credito riguarda sia gli interventi agevolabili, che gli investimenti agevolabili. Gli interventi agevolabili sono tutti gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie ed all’adozione delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus. Vi rientrano, ad esempio, gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense o per l’acquisto di arredi di sicurezza. Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, come quelli per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Rientrano nell’agevolazione anche i sistemi di videoconferenza o per la sicurezza della connessione e tutti gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Gli interventi agevolabili devono essere prescritti da normative o previsti da linee guida per la riapertura delle attività, elaborate dalle amministrazioni centrali, dagli enti territoriali e locali, dalle associazioni di categoria o dagli ordini professionali.

L’ammontare del credito è del 60 % delle spese ammissibili, sostenute nel corso del 2020, entro un limite massimo di spese ammissibili di 80.000 Euro (quindi, il limite del credito è di 48.000 Euro). Le spese da prendere in considerazione sono quelle sostenute nel 2020. Pertanto, anche prima del 19 maggio 2020, ossia prima della data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”.

Riguardo alle opzioni di utilizzo del credito d’imposta, esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 e può essere anche ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. L’utilizzo in compensazione o la cessione a soggetti terzi possono avvenire soltanto successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. Il credito, inoltre, può essere utilizzato da parte del beneficiario o dei cessionari dello stesso dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e non oltre. Eventuali crediti residui alla data del 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ceduti ulteriormente, né richiesti a rimborso.

Il credito riconosciuto e gli utilizzi di esso dovranno essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, con la specifica della quota compensata e di quella eventualmente ceduta.

Ulteriori indicazioni sono state fornite anche riguardo al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, previsto all’articolo 125 del “Decreto Rilancio”.

Tale credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 60 % delle spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi che possono garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Rispetto ai crediti d’imposta previsti da provvedimenti assunti in precedenza a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato esteso l’ambito di applicazione dell’agevolazione in questione (estensione agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), è stato esteso l’ambito delle spese ammissibili (anche spese di acquisto di dispositivi e strumenti come termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea) ed è stato incrementato il beneficio (dal 50 % al 60 % con un limite massimo non più di 20.000 Euro, ma di 60.000 Euro).

Anche in questo caso, rispetto ai soggetti ai quali può essere applicata l’agevolazione, non assume rilevanza il regime fiscale adottato dai beneficiari. Quindi, la misura può riguardare anche i soggetti che aderiscono al regime forfetario o al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, così come le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale o che producono reddito d’impresa.

Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione, il credito d’imposta in questione è riconosciuto per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e l’attività istituzionale (come sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività. Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto per le spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere, tute di protezione; dei prodotti detergenti e disinfettanti; degli altri dispositivi di sicurezza, come termometri, tappeti e vaschette decontaminanti ed igienizzanti; dei dispositivi volti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi.

Le spese per le attività di sanificazione devono essere rivolte ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del Coronavirus.

Le spese per le quali è ammessa l’agevolazione devono essere sostenute nel corso del 2020, anche precedentemente alla data del 19 maggio 2020, ossia della data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”. Il credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 Euro per ciascun beneficiario.

Riguardo alle modalità di utilizzo, valgono le stesse regole indicate sopra per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. In più, vi è la possibilità di utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si è sostenuta la spesa. L’eventuale credito ceduto potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma comunque non potrà essere richiesto a rimborso.

Il credito d’imposta è cedibile e la cessione è esercitabile dalla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” fino al 31 dicembre 2021. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la cessione è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Nella Circolare è, infine, precisato che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap. Invece, mancando una disposizione normativa a riguardo, deve ritenersi che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed al valore della produzione ai fini dell’Irap secondo le modalità ordinarie.

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