L’Agenzia delle Entrate si è occupata delle questioni connesse alla registrazione di scritture private sottoscritte con firma elettronica avanzata.
L’istante è un’agenzia immobiliare che opera esclusivamente on-line e, nell’ambito della propria attività, assistita dal proprio legale, registra atti preliminari di compravendita nella forma della scrittura privata con firma elettronica avanzata, dotata dei requisiti richiesti dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ossia la sicurezza, l’integrità, l’immodificabilità e la riconducibilità del documento all’autore.
L’istante ha rilevato che, al momento della registrazione di questi contratti preliminari, sarebbero state rilevate delle carenze formali che avrebbero impedito la registrazione, ossia l’estensione del file differente da “p7m” e l’impossibilità di verificare le firme su Infocert. A tal proposito, l’istante ha evidenziato che ciò è dovuto al parziale recepimento da parte dell’Agenzia delle Entrate delle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale. Infatti, i documenti sottoscritti tramite firma elettronica avanzata non possono avere estensione “p7m” e Infocert permette la verifica delle firme nei soli documenti con quell’estensione.
L’istante ha anche precisato che le scritture private sottoscritte con la firma elettronica avanzata che devono essere registrate sono dei contratti aventi ad oggetto beni immobili che non determinano il trasferimento della proprietà. Si tratta, ad esempio, di contratti di locazione o di proposte di acquisto di beni, oltre che di contratti preliminari di compravendita. Inoltre, a seguito delle restrizioni conseguenti all’emergenza Coronavirus, le richieste di registrazione sono inviate tramite Posta Elettronica Certificata con in allegato tutti i documenti che in precedenza erano contenuti nel DVD consegnato direttamente agli uffici dell’Amministrazione finanziaria per la registrazione.
Il quesito specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di registrare queste scritture private sottoscritte mediante firma elettronica avanzata.
Nella Risoluzione n. 23 dell’8 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disposizione del Codice dell’Amministrazione Digitale secondo la quale il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile (riguardante l’efficacia delle scritture private) quando è apposta una firma digitale, un’altra forma di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o comunque è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo con i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale, secondo modalità tali da garantire la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e, in maniera manifesta ed inequivocabile, la sua riconducibilità all’autore.
Inoltre, secondo quanto stabilito dallo stesso Codice dell’Amministrazione Digitale, le scritture private previste dall’articolo 1350, primo comma, del Codice Civile, se fatte con un documento informatico, devono essere sottoscritte, a pena di nullità, con una firma elettronica qualificata o con firma digitale.
Tra gli atti elencati all’articolo 1350 del Codice Civile, che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, vi sono diversi atti che hanno ad oggetto beni immobili, come i contratti che ne trasferiscono la proprietà, che li concedono in locazione ultranovennale o ne regolano la divisione.
Inoltre, sempre in base a quanto è previsto dal Codice Civile (articolo 1351), il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. Quindi, i contratti preliminari di compravendita immobiliare redatti come documenti informatici devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale. In mancanza di una delle due tipologie di firme, il contratto è nullo e tale vizio può essere fatto valere da chiunque ne abbia interesse e deve comunque essere accertato mediante intervento di un giudice e mediante la relativa sentenza dichiarativa.
La nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di richiederne la registrazione e di pagare la relativa imposta.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che gli atti oggetto del quesito sono da sottoporre a registrazione con il versamento della relativa imposta secondo le regole generali.
Inoltre, gli atti presentati per la registrazione, sulla base di quanto è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, devono essere presentati in formati idonei, in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia, così da consentire agli uffici dell’Agenzia delle Entrate di acquisirli nel proprio sistema di conservazione, al fine di garantirne l’integrità, l’affidabilità, la leggibilità e la reperibilità.
Infine, l’eventuale dichiarazione di invalidità dell’atto per vizio imputabile alle parti, come potrebbe essere la sottoscrizione con firme non idonee in base alla tipologia dell’atto stesso, impedisce la restituzione delle somme versate in occasione della registrazione.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che le scritture private delle quali l’istante effettua abitualmente la registrazione sono soggette anche all’imposta di bollo, sin dall’origine. Tale imposta dovrà essere versata tramite contrassegno, procedendo al versamento presso un intermediario convenzionato, o con modalità virtuale. Se si segue la modalità del contrassegno, il contribuente potrà provare il versamento dell’imposta di bollo indicando nel documento inviato il codice numerico composto dalle 14 cifre rilevabili sul contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario convenzionato. Il contribuente provvederà a conservare il contrassegno in questione fino al termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Nei soli casi di irreperibilità del contrassegno telematico e, quindi, in ipotesi del tutto residuali, l’imposta potrà essere versata tramite modello F24.