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24 Settembre 2021
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Se l’avvocato partecipa ad un’associazione professionale, il contributo a fondo perduto va calcolato diversamente.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito riguardante il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni” per le attività danneggiate dall’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Come ricordato dal contribuente istante, che esercita l’attività di avvocato, il contributo è riconosciuto anche a coloro che svolgono attività di lavoro autonomo, purché l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore di almeno il 30 % rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

L’istante partecipa come associato ad un’Associazione Professionale costituita tra avvocati nell’aprile del 2020.

I dubbi riguardano la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto in questione nel caso in cui, appunto, il contribuente sia titolare di partita Iva individuale e, allo stesso tempo, partecipi ad un’Associazione Professionale. I calcoli rilevanti ai fini dell’applicazione del contributo dovranno tener conto della partecipazione del contribuente allo studio legale associato?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 605 del 17 settembre 2021, ha evidenziato che, in mancanza di previsione, nella normativa di riferimento, di una causa specifica di esclusione dell’applicabilità del contributo a fondo perduto, deve ritenersi che l’istante possa beneficiarne, pur partecipando ad un’Associazione Professionale.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, richiamato i chiarimenti forniti riguardo al contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto “Rilancio” del 2020. In particolare, in relazione ai soggetti aventi causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale, era stato precisato che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia per quanto riguarda la determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi, sia per quanto riguarda la riduzione del fatturato.

Ancora, è stato affermato che, in caso di subentro in un contratto d’affitto d’azienda, occorre considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del contratto, nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi, sia in relazione al calcolo della riduzione del fatturato.

I principi affermati in riferimento ad operazioni di riorganizzazione aziendale devono essere estesi anche al caso di costituzione di uno studio associato. Questo perché, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, anche nel caso di costituzione di uno studio associato, come in quello di riorganizzazione aziendale, può avvenire il trasferimento della clientela dei professionisti ad una forma di gestione associata dell’attività professionale.

Il soggetto “avente causa” dell’operazione di costituzione dello studio associato può essere considerato come un soggetto di nuova costituzione, ai fini dell’applicazione del contributo a fondo perduto, soltanto nel caso in cui i professionisti coinvolti mantengano, nel periodo di riferimento, la gestione dei propri clienti, senza alcun trasferimento in favore dell’Associazione Professionale.

Nel caso in cui non risulti rispettata la condizione dell’assenza di trasferimento della clientela, lo studio associato non potrà essere considerato come un soggetto di nuova costituzione e, di conseguenza, nel calcolo del contributo a fondo perduto, dovranno essere presi in considerazione gli effetti dell’acquisizione della clientela proveniente dai professionisti che hanno costituito l’Associazione.

Ciò sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei compensi rilevante ai fini dell’accesso al contributo, con la conseguenza che dovrà essere considerato anche il fatturato generato dalla clientela trasferita nella gestione associata dell’attività, sia in relazione al calcolo della riduzione del fatturato, con la conseguenza che le medie dei fatturati dovranno essere calcolate considerando sia il fatturato dell’Associazione Professionale, sia quello derivante dai clienti dei singoli professionisti che sono trasferiti alla gestione associata dell’attività.

In caso di errore commesso dal contribuente istante che ha percepito il contributo a fondo perduto in questione a seguito di un comportamento non conforme ai chiarimenti forniti con la Risposta del 17 settembre 2021, il contributo dovrà essere oggetto di restituzione, comprensivo degli interessi, senza versamento delle sanzioni.

Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante dovranno essere versate con modello F24, senza la possibilità di compensazione.

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