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22 Novembre 2024
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Sequestro preventivo: compiti dell’amministratore giudiziario

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45 del 2 settembre 2024, ha fornito un aggiornamento sugli adempimenti fiscali a carico dell’amministratore giudiziario in relazione al sequestro preventivo in ambito penale. Pur tenendo conto delle recenti modifiche legislative, i chiarimenti già espressi in precedenti prassi amministrative, tra cui la risoluzione n. 70/2020 e le risposte n. 276/2021 e 496/2021, restano pienamente validi.

Il quadro normativo del sequestro preventivo

Il sequestro preventivo, disciplinato dall’articolo 321 del codice di procedura penale e dalle disposizioni di attuazione (articoli 92 e 104 cpp), rimanda alle norme del Codice delle leggi antimafia (Dlgs n. 159/2011). In particolare, la nomina dell’amministratore giudiziario è regolata dall’articolo 104-bis cpp, recentemente modificato dal Dlgs n. 150/2022, che ha specificato i compiti e le responsabilità dell’incaricato, richiamando solo le disposizioni pertinenti alla gestione e amministrazione dei beni sequestrati.

La nuova formulazione dell’articolo 104-bis precisa che:

“Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del Dlgs 159/2011 nella parte in cui recano la disciplina della nomina, revoca e gestione dell’amministratore. Inoltre, in caso di sequestro ai sensi dell’articolo 321, comma 2 cpp, o di confisca per la tutela dei terzi, si applicano le norme del titolo IV del medesimo Codice.”

Adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziario

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli obblighi dichiarativi e di versamento definiti dall’articolo 51 del Dlgs n. 159/2011 restano applicabili a tutte le forme di sequestro penale, in linea con la prassi preesistente. Pertanto, durante la gestione giudiziaria, l’amministratore deve:

  1. Comunicare la revoca della confisca alle autorità competenti, che provvederanno alla liquidazione di imposte, tasse e tributi dovuti per il periodo di amministrazione.
  2. Sospendere il versamento di imposte legate alla proprietà o al possesso di beni immobili sequestrati, pur mantenendo l’obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali.
  3. Beneficiare di esenzioni fiscali (imposte di registro, ipotecarie e catastali, bollo) per gli atti compiuti sull’immobile durante la gestione giudiziaria.

Tuttavia, il reddito prodotto dagli immobili sequestrati, pur essendo irrilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile, deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi, per consentire un’eventuale liquidazione fiscale in caso di revoca del provvedimento cautelare.

Modalità operative per le dichiarazioni

Nel caso di beni sequestrati appartenenti a una persona deceduta, le dichiarazioni fiscali devono:

  • Essere presentate utilizzando il codice fiscale del defunto e inserendo i dati dell’amministratore giudiziario come dichiarante;
  • Prevedere, nel modello Redditi PF, la compilazione della casella “tutelato” (sezione Dati del contribuente), secondo le indicazioni della Risposta n. 496/2021.

L’Agenzia delle Entrate conferma che le norme vigenti continuano a garantire la corretta gestione fiscale durante i sequestri penali. L’amministratore giudiziario rimane responsabile di adempiere agli obblighi fiscali, compresi quelli dichiarativi, fino alla conclusione del periodo di gestione, in coerenza con il quadro normativo e con le precedenti istruzioni operative.

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