L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo alla fatturazione elettronica dei servizi resi dalle società cooperative sociali.
L’istante è una società cooperativa sociale che si occupa di fornire servizi di prima accoglienza agli stranieri che richiedono la protezione internazionale. Riguardo alle modalità di fatturazione, l’istante emette fattura nei confronti del competente organo territoriale alla fine del mese di competenza per la prestazione di servizi.
La fattura emessa viene inviata alla Pubblica Amministrazione tramite il Sistema di Interscambio dopo che l’istante ha ricevuto il nulla osta. Tale nulla osta attesta la regolarità nell’esecuzione dei servizi e la liquidazione degli importi che sono stati autorizzati. Il nulla osta può essere rilasciato anche oltre 180 giorni dall’esecuzione del servizio. E’ sorto, pertanto, un dubbio rispetto alla correttezza della modalità di fatturazione, tenendo conto che la normativa prevede attualmente un termine di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione per l’emissione della fattura elettronica.
Nella Risposta n. 12 del 24 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa in materia, confermando che, in base ad essa, se l’emissione della fattura non avviene contestualmente all’operazione, è possibile emettere fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
In particolare, con riferimento alle operazioni poste in essere tra soggetti stabiliti in Italia o alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia rese nei confronti di consumatori privati, le prestazioni di servizi si considerano generalmente effettuate nel momento in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia stata già resa o ultimata.
In fattura dovrà essere indicata la data di effettuazione dell’operazione.
In caso di fattura riepilogativa differita, invece, l’emissione della fattura può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Queste regole, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, valgono per tutte le fatture, comprese quelle elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso specifico, è che sono ammesse entrambe le soluzioni prospettate dalla società istante.
La prima soluzione prevede che la fattura venga emessa con la data di fine mese, per la singola prestazione di servizi resa, e sia trasmessa al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi. Successivamente al rilascio del nulla osta, potrà essere inviata un’eventuale nota di credito o la necessaria integrazione in conformità a quanto previsto dal nulla osta.
La seconda soluzione prospettata dall’istante è che venga emessa la fattura, per le prestazioni rese nei 180 giorni precedenti, al momento della ricezione del nulla osta e la fattura venga trasmessa al Sistema di Interscambio entro i termini.
Nel rapporto tra le parti, dovranno comunque essere rispettate le condizioni previste nell’accordo operante tra le parti interessate.