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4 Novembre 2016

Sisma del 24 agosto: ecco le regole per il credito d’imposta in caso di finanziamento agevolato

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2016, sono state definite le modalità di fruizione del credito d’imposta previsto dal Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 in caso di accesso ai finanziamenti agevolati per far fronte ai danni causati dal sisma del 24 agosto 2016.

Tale credito d’imposta sarà commisurato all’importo del finanziamento da rimborsare, costituito dalla sorte capitale e dagli interessi dovuti, oltre che dalle spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento stesso. Il credito d’imposta è utilizzato, appunto, dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Quanto al soggetto finanziatore, recupererà l’importo della sorte capitale e degli interessi, oltre che delle spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento agevolato mediante compensazione, da esercitare a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento. Le somme suddette possono essere recuperate dal soggetto finanziatore anche mediante la cessione del credito. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione.

Il finanziatore, inoltre, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni, secondo modalità e termini che verranno individuati con un successivo Provvedimento.

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