Il 18 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 25, che analizza i recenti sviluppi nella normativa e nella prassi riguardanti l’imposizione del lavoro svolto tramite il lavoro agile, noto anche come smart working, e i lavoratori frontalieri. Questa analisi tiene conto delle modifiche introdotte dall’ultimo accordo tra Italia e Svizzera e dalla legge n. 83/2023.
Lo smart working: regolamentazioni
La circolare nella prima parte fornisce dettagli sull’impatto fiscale del lavoro svolto in modalità remota. L’idea centrale è che, anche con il ricorso allo smart working, continuano a valere le regole tradizionali che considerano la presenza fisica in un determinato Stato.
L’Agenzia conferma che, in mancanza di modifiche normative, gli stessi criteri dell’articolo 2 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) si applicano per determinare la residenza fiscale delle persone fisiche che lavorano in modalità remota o smart working. Inoltre, sottolinea che il luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente durante l’esecuzione delle prestazioni retribuite determina il luogo in cui il lavoro viene svolto, indipendentemente dagli effetti che questo lavoro può avere in un altro Stato e dalla sede del datore di lavoro.
La circolare chiarisce che il lavoro da remoto non preclude la possibilità di avere una stabile organizzazione o una base fissa nel territorio dello Stato, come previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
L’Agenzia ribadisce che il “regime speciale per lavoratori impatriati,” introdotto dal Dlgs n. 147/2015, può essere applicato anche a coloro che trasferiscono la loro residenza in Italia ma continuano a lavorare in smart working per un datore di lavoro straniero. Inoltre, per evitare trasferimenti fittizi di residenza all’estero, la circolare specifica che l’iscrizione all’Aire e il lavoro da remoto per un datore di lavoro straniero non sono, da soli, sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia.
Nuovo accordo con la Svizzera per i lavoratori frontalieri
La seconda parte della circolare si concentra sulla disciplina fiscale speciale per i lavoratori “frontalieri” o “transfrontalieri”, tenendo conto dei cambiamenti apportati dall’Accordo internazionale con la Svizzera.
Si discute ampiamente del regime fiscale per i lavoratori che attraversano il confine tra Italia e Svizzera, con un’attenzione particolare alle modifiche introdotte dal nuovo accordo del 23 dicembre 2020. Queste modifiche includono una nuova definizione di “lavoratore frontaliere” e nuove regole fiscali.
La circolare espone i dettagli del nuovo regime di tassazione concorrente tra il Paese in cui si svolge il lavoro e il Paese di residenza, in sostituzione della tassazione esclusiva nel Paese in cui si svolge il lavoro, come previsto dall’Accordo del 1974.
Ulteriori Cambiamenti con la Legge n. 83/2023
Infine, la circolare presenta le novità introdotte dalla legge n. 83/2023, che riguarda la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo del 2020. Queste novità includono un aumento della franchigia fiscale per i redditi da lavoro dipendente per i lavoratori frontalieri italiani, deducibilità dei contributi previdenziali per il prepensionamento, l’esclusione dagli assegni di sostegno al nucleo familiare dall’IRPEF e una disposizione provvisoria applicabile agli “attuali frontalieri” che lavorano in modalità di telelavoro fino al 40% del tempo, considerando questi giorni di lavoro come svolti in Svizzera.
Inoltre, la circolare sottolinea che la Svizzera non sarà più considerata uno “Stato black list” ai fini della residenza fiscale delle persone fisiche a partire dal 2024.